§ 5.1.7 - Legge regionale 30 luglio 1981, n. 25.
Costituzione dell'Istituto cartografico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:30/07/1981
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 5.1.7 - Legge regionale 30 luglio 1981, n. 25. [1]

Costituzione dell'Istituto cartografico regionale.

(B.U. 5 agosto 1981 n. 31).

 

Titolo I

REGIME GIURIDICO E FINALITA'

 

Art. 1.

     La formazione della cartografia regionale di cui alla legge regionale 12.10.1977, n. 48, è elemento costitutivo del sistema informativo regionale disciplinato dalla legge n. 13 del 15.3.1978.

 

     Art. 2.

     All'art. 1 della legge regionale 12.10.1977, n. 48, sono aggiunti i seguenti commi:

     «Le attività e le iniziative di cui al presente articolo costituiscono strumenti dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione, che la Regione stessa realizza nell'ambito del sistema informativo coordinandole con le attività del Csi-Piemonte.

     Alla realizzazione delle attività di cui al comma precedente concorrono, nel quadro del sistema informativo regionale, gli Enti di cui all'art. 6 della presente legge».

 

     Art. 3.

     La Regione, per realizzare le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 12.10.1977, n. 48, nel quadro del piano regionale di sviluppo e delle attività di indirizzo di programmazione e di gestione urbanistica di cui alla legge regionale n. 50/77 e successive modificazioni e integrazioni:

     - determina con le modalità di cui agli artt. 3 e successivi della legge regionale 15.3.1978, n. 13, gli specifici obiettivi del sottosistema territoriale del sistema informativo regionale;

     - predispone la necessaria dotazione strumentale, per assicurare un idoneo supporto alle attività di cui alla presente legge

     - si avvale, a mente dell'art. 72 dello Statuto regionale, di una struttura aziendale, configurata nel termini di cui alla presente legge.

     La Regione, in relazione all'attività di cui alla legge regionale 12.10.77, n. 48, cura i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con gli altri soggetti interessati.

 

     Art. 4.

     La Regione Piemonte promuove la costituzione, secondo le norme degli artt. 2328 e seguenti del Codice Civile, di una S.p.A. denominata Istituto Cartografico Regionale - I.C.R, - a propria prevalente partecipazione, regolata da apposito Statuto, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale.

     Con la Regione possono essere soci dell'I.C.R. Enti pubblici territoriali e locali, Enti pubblici economici, Società pubbliche e private e Aziende di Credito operanti nella Regione.

     L'Istituto Cartografico Regionale opera nell'ambito stabilito dall'art. 72 dello Statuto della Regione, per la realizzazione del sistema cartografico regionale, così come definito dalla legge regionale 12.10.1977, n. 48.

     Compito dell'I.C.R. è di promuovere la sperimentazione nel campo della cartografia automatica, di memorizzare le informazioni cartografiche, di guidare e controllare la produzione di carte tecniche di base e di carte tematiche, affidata a ditte private, e di concorrere in proprio alla loro produzione, al fine di dotare gli Assessorati e gli Uffici Regionali, l'ESAP, i Comprensori e gli Enti locali delle carte a grande e grandissima scala, estese all'intero territorio regionale ed occorrenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica nonchè per gli interventi settoriali.

     L'Istituto Cartografico Regionale, per conseguire i predetti scopi, assume le iniziative ed effettua le operazioni occorrenti per la realizzazione del relativi servizi tecnico gestionali; promuove inoltre, o predispone direttamente, la formazione del personale tecnico-scientifico per l'uso del processi tecnologicamente avanzati propri del settore cartografico.

     Esso può inoltre assumere, in quanto compatibile con le finalità di cui al primo comma dell'art. 3, commesse di lavoro da parte di altri Enti pubblici o privati.

     L'Istituto gestisce autonomamente brevetti, licenze e programmi derivanti dalla sua attività.

     Lo stato giuridico-economico del personale assunto è regolato dal contratto collettivo nazionale delle categorie interessate.

 

     Art. 5.

     L'Istituto Cartografico Regionale, per realizzare gli scopi previsti dalla presente legge, oltre a svolgere attività in forma diretta, può avvalersi di Enti, Società pubbliche e private, oppure può assumere partecipazioni.

     Gli atti costitutivi, gli statuti e relative modificazioni degli Enti e delle Società in cui l'I.C.R. assume partecipazione, devono essere trasmessi alla Regione a cura dell'I.C.R. unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 8.

 

 

Titolo II

CAPITALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI SOCIALI

 

     Art. 6.

     La Regione Piemonte sottoscrive all'atto della costituzione dell'Istituto Cartografico Regionale la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita, nei casi di aumento del capitale, in diritto di opzione allo scopo di mantenere tale maggioranza azionarla.

 

     Art. 7.

     La Regione Piemonte può con legge autorizzare la prestazione della propria garanzia ai titoli obbligazionari, emessi dall'I.C.R., nei limiti del previsti stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 8.

     L'I.C.R. presenta ogni anno alla Regione Piemonte il proprio bilancio redatto a norma degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e una documentata relazione sull'attività svolta. Presenta inoltre una relazione sugli sviluppi del sistema cartografico regionale, nonchè il programma delle attività previste.

     Le informazioni relative alle attività, operazioni ed atti dell'I.C.R. sono fornite al Consiglieri Regionali a richiesta degli stessi, con le modalità previste dalle disposizioni del regolamento del Consiglio Regionale attuative dell'art. 12, comma 3° dello Statuto Regionale.

 

     Art. 9.

     La Regione Piemonte, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, nomina direttamente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dell'I.C.R., assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto Regionale, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i membri di nomina della Regione.

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Presidente della Giunta Regionale, sentito in parere della Commissione delle nomine prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione.

     Eguale procedura vale per la designazione del Presidente del Collegio Sindacale.

     Il Direttore tecnico-amministrativo e quello di laboratorio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in base ai requisiti di competenza tecnica.

 

 

Titolo III

NORME FINALI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 10.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'I.C.R. secondo le norme dei titoli I e II.

 

     Art. 11.

     La Regione provvede agli oneri di impianto e alle spese connesse allo svolgimento dell'attività dell'Istituto:

     - con la quota di capitale azionario sottoscritto ai sensi dell'art. 6 della presente legge;

     - con il finanziamento di sue commesse o di progetti speciali finalizzati, affidati all'I.C.R., anche su proposta dello stesso, con deliberazione della Giunta Regionale, per la realizzazione dei programmi di attività di cui al precedente art. 4, redatti in conformità dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 13 del 15.3.1978.

 

     Art. 12.

     La Giunta Regionale stipula con l'I.C.R. un contratto di comodato per l'affidamento del locali e delle attrezzature per il Servizio Cartografico Regionale.

     Con ulteriori atti la Giunta definisce le modalità per l'eventuale integrazione di locali e di attrezzature da affidare all'I.C.R. sulla base delle necessità evidenziate nei programmi annuali di cui all'art. 8.

 

     Art. 13.

     Per l'erogazione della quota iniziale di capitale azionario da sottoscrivere ai sensi dell'art. 8 della presente legge è autorizzata la spesa di 500 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno finanziario 1981 mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'Istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: oneri relativi alla sottoscrizione della quota iniziale di capitale azionario dell'Istituto Cartografico Regionale» e con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Per il finanziamento delle commesse e dei progetti finalizzati di cui al precedente art. 11, da definire con programma presentato entro 3 mesi dalla costituzione dell'I.C.R. è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 200 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo, n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri per in finanziamento delle commesse e dei progetti finalizzati affidati all'Istituto Cartografico Regionale», con lo stanziamento di 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Le spese per in finanziamento del progetti speciali finalizzati per gli anni successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

     Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14.

     Nel primo anno di attività dell'I.C.R. la Giunta Regionale può mettere a disposizione dell'I.C.R. stesso un nucleo di dipendenti regionali fissandone le modalità del distacco.

 

     Art. 15.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 21.