§ 4.10.1 – L.R. 22 dicembre 1978, n. 83.
Contributo ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 occupazione giovanile
Data:22/12/1978
Numero:83


Sommario
Art. 1.      Per consentire la realizzazione di iniziative a favore dei giovani, i cui problemi per la loro dimensione sono particolarmente gravi, la Regione concede ai Comuni un contributo straordinario di [...]
Art. 2.      All'onere di cui al precedente articolo si provvede, per l'anno finanziario 1978, mediante una riduzione di L. 1.000 milioni, in termini di competenza e di cassa del fondo globale di cui al [...]


§ 4.10.1 – L.R. 22 dicembre 1978, n. 83. [1]

Contributo ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore dei giovani.

(B.U. 27 dicembre 1978, n. 53 - suppl.).

 

     Art. 1.

     Per consentire la realizzazione di iniziative a favore dei giovani, i cui problemi per la loro dimensione sono particolarmente gravi, la Regione concede ai Comuni un contributo straordinario di lire 1.000 milioni.

     Il finanziamento di ogni iniziativa verrà effettuato con deliberazione del Consiglio regionale.

     Le iniziative di cui al primo comma devono riguardare in particolare:

     - la costituzione di un fondo per l'incentivazione della cooperazione tra i giovani;

     - l'orientamento scolastico e professionale;

     - l'incentivazione di cantieri di lavoro da destinare ai giovani e la creazione di nuovi laboratori artigiani;

     - la creazione di gruppi e cooperative di giovani che operino a tutela delle risorse boschive;

     - interventi per i giovani in situazione di emarginazione;

     - la creazione di gruppi di lavoro volontario per opere di pubblica utilità;

     - la creazione ed il funzionamento di centri d'incontro;

     - lo svolgimento di attività sportive, culturali e ricreative per la scuola superiore;

     - la promozione culturale nei Comuni e nei quartieri.

 

     Art. 2.

     All'onere di cui al precedente articolo si provvede, per l'anno finanziario 1978, mediante una riduzione di L. 1.000 milioni, in termini di competenza e di cassa del fondo globale di cui al capitolo n. 12500 del bilancio per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Contributo ai Comuni per la realizzazione di iniziative a favore di giovani», e con lo stanziamento di L. 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.