§ 4.7.4 – L.R. 28 agosto 1987, n. 44.
Proroga dell'efficacia della classificazione delle aziende alberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 alberghi
Data:28/08/1987
Numero:44


Sommario
Art. unico.      L'efficacia della classificazione delle aziende alberghiere del Piemonte determinata per il quinquennio 1983/1987, di cui alla legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 modificata ed integrata con [...]


§ 4.7.4 – L.R. 28 agosto 1987, n. 44. [1]

Proroga dell'efficacia della classificazione delle aziende alberghiere.

(B.U. 2 settembre 1987, n. 35).

 

Art. unico.

     L'efficacia della classificazione delle aziende alberghiere del Piemonte determinata per il quinquennio 1983/1987, di cui alla legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 modificata ed integrata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46, è prorogata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1988.

     Sono fatte salve le facoltà e le procedura previste dall'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 in ordine alle possibilità di variazione della classificazione relativa a singoli esercizi alberghieri.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.