§ 4.6.13 – L.R. 27 giugno 1989, n. 37.
Interventi straordinari a sostegno delle attività turistiche danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1988/1989.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:27/06/1989
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Soggetti beneficiari e contributi).
Art. 3.  (Domanda di contributo).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.6.13 – L.R. 27 giugno 1989, n. 37. [1]

Interventi straordinari a sostegno delle attività turistiche danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1988/1989.

(B.U. 5 luglio 1989, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Per attenuare gli effetti economico-sociali e occupazionali del mancato innevamento nelle stazioni sciistiche del Piemonte nella stagione invernale 1988/1989 e per favorire la ripresa delle attività turistiche nelle località danneggiate la Regione dispone gli interventi di cui agli articoli successivi.

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari e contributi).

     1. Sono concessi alle imprese esercenti impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone contributi commisurati alla capacità di trasporto dell'impresa nella stagione invernale 1988/1989 (derivante dalla somma dei prodotti di portata oraria e dislivello in metri di ciascun impianto) e determinati nella misura massima di L. 20 per unità di capacità di trasporto, tenendo conto del danno subito a causa del mancato innevamento.

     2. I contributi sono concessi con priorità alle imprese che hanno realizzato interventi di razionalizzazione e miglioramento della capacità produttiva non limitati alle manutenzioni o adeguamenti tecnici obbligatori e che non abbiano beneficiato di altri interventi pubblici in relazione al mancato innevamento.

     3. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 3. (Domanda di contributo).

     1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Regione - Assessorato al Turismo entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, corredate da:

     a) relazione che illustri i danni economici prodotti dal mancato innevamento e raffronti passeggeri, biglietti venduti, fatturato e costi della stagione 1988-89 con quelli delle due precedenti stagioni;

     b) relazione tecnica e finanziaria sugli interventi di cui all'art. 2, comma 2;

     c) elenco degli impianti a fune muniti della concessione per l'esercizio nella stagione invernale 1988-89, con indicazione del tipo di impianto, della portata oraria e del dislivello;

     d) copie delle denunce dei redditi 1987-88, oppure copie delle denunce annuali I.V.A. 1987-1988 se obbligati dalla normativa fiscale.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 1.000.000.000 per l'anno 1989.

     2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del cap. 12600 del bilancio pluriennale 1988/91.

     3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Interventi straordinari a sostegno delle attività turistiche danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1988-89».

     4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.