§ 4.4.19 - Legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.
Modifiche ed integrazioni della L.R. 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - L.R. n. 47/75, L.R. n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:12/07/1994
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 2, punto e) della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 vengono aggiunte le parole:
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 1 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 1 bis:
Art. 3.      1. All'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 21t85 il punto d) è abrogato e così sostituito:
Art. 4.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 21/85 sono abrogati e così sostituiti:
Art. 5.      1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 21/85 e sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. All'articolo 7 della L.R. n. 21/85 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
Art. 7.      1. Dopo l'articolo 9 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 9 bis che recita:
Art. 8.      1. L'articolo 10 della L.R. n. 21/85 è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata:
Art. 10.      1. La legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata:
Art. 11.      1. La legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 così modificata:
Art. 12. 
Art. 13.      1. La legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, è così modificata:
Art. 14.      1. La legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52, è così modificata:


§ 4.4.19 - Legge regionale 12 luglio 1994, n. 23. [1]

Modifiche ed integrazioni della L.R. 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - L.R. n. 47/75, L.R. n. 30/84, L.R. n. 27/87, L.R. n. 38/87, L.R. n. 55/87, L.R. n. 52/91.

(B.U. 20 luglio 1994, n. 29).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 2, punto e) della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 vengono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 1 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 1 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 21t85 il punto d) è abrogato e così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 21/85 sono abrogati e così sostituiti:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 21/85 e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. I punti «b», «d» e «f» del comma 2 dell'articolo 5 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     3. Dopo il punto f) vengono aggiunti i seguenti punti:

     (Omissis).

     4. Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 21/85 è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 7 della L.R. n. 21/85 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Dopo l'articolo 9 della L.R. n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 9 bis che recita:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 10 della L.R. n. 21/85 è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata:

     all'articolo 13, comma 1, viene aggiunto un punto che recita:    (Omis sis).

 

     Art. 10.

     1. La legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata:

     All'articolo 4 dopo il comma 3 viene aggiunto un nuovo comma che recita:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. La legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 così modificata:

     All'articolo 6, comma 1, viene aggiunta una alinea che recita:

     (Omissis).

 

     Art. 12. [2]

 

     Art. 13.

     1. La legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, è così modificata:

     All'articolo 18, comma 2, al termine vengono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. La legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52, è così modificata:

     All'articolo 5, comma 4, viene aggiunto un punto che recita:

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 24.

[2] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 9 maggio 1997, n. 21.