§ 4.2.10 – L.R. 17 luglio 1996, n. 47.
Utilizzo risorse del Fondo nazionale dell'artigianato, istituito con legge 3 ottobre 1987, n. 399.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato
Data:17/07/1996
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Le assegnazioni di fondi alla Regione, disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 399 vengono utilizzate per le finalità [...]


§ 4.2.10 – L.R. 17 luglio 1996, n. 47. [1]

Utilizzo risorse del Fondo nazionale dell'artigianato, istituito con legge 3 ottobre 1987, n. 399.

(B.U. 24 luglio 1996, n. 30).

 

Art. 1.

     1. Le assegnazioni di fondi alla Regione, disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 399 vengono utilizzate per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1 e per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 «Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano» e vengono iscritte al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, n. 25575 [2] ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

     2. Le economie risultanti dai capitoli 14580 e 14590 nel bilancio dell'anno 1995 sono devolute nel capitolo 25575 dell'anno 1996.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Vedi avviso di rettifica in B.U. 7 agosto 1996, n. 32.