§ 4.1.37 – L.R. 23 aprile 1990, n. 48.
Risarcimento dei danni arretrati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli nelle aree protette regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:23/04/1990
Numero:48


Sommario
Art. unico.      1. Per il risarcimento dei danni causati alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica negli anni antecedenti al 1989 nelle aree protette istituite dalla Regione [...]


§ 4.1.37 – L.R. 23 aprile 1990, n. 48. [1]

Risarcimento dei danni arretrati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli nelle aree protette regionali.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18).

 

Art. unico.

     1. Per il risarcimento dei danni causati alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica negli anni antecedenti al 1989 nelle aree protette istituite dalla Regione Piemonte ai sensi delle vigenti leggi in materia di Parchi e Riserve naturali, la Giunta Regionale è autorizzata ad utilizzare il capitolo 8210 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1990 ed i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     2. Il risarcimento dei danni è ammesso esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati oggetto di accertamento e la Provincia competente per territorio li abbia riconosciuti risarcibili a seguito di valutazione istruttoria.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.