§ 4.1.32 – L.R. 12 aprile 1988, n. 16.
Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:12/04/1988
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Gli utenti che hanno già usufruito delle proroghe di cui all'art. 1 della presente legge, qualora intendano proseguire nella utilizzazione delle acque a suo tempo concesse o riconosciute, [...]


§ 4.1.32 – L.R. 12 aprile 1988, n. 16. [1]

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni.

(B.U. 20 aprile 1988, n. 16).

 

Art. 1. [2]

     E' prorogata di dieci anni la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che già hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, 24 maggio 1978, n. 228 e con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 11.

     Si applicano alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, prescrizioni e condizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi sopracitate.

 

     Art. 2.

     Gli utenti che hanno già usufruito delle proroghe di cui all'art. 1 della presente legge, qualora intendano proseguire nella utilizzazione delle acque a suo tempo concesse o riconosciute, dovranno, al fine di procedere all'accertamento della persistenza e delle finalità assentite con l'atto di concessione delle derivazioni ed entro il termine di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di rinnovo, ai sensi degli artt. 28 e 30 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Tale domanda deve essere presentata ai Servizi regionali decentrati per le Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competenti per territorio, i quali, alla scadenza provvederanno a verificare se non sussistono ragioni di pubblico generale interesse, ostative alla prosecuzione dell'utenza.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Vedi art. 1 della L.R. 29 novembre 1996, n. 88.