§ 4.1.24 – L.R. 1 settembre 1983 n. 11.
Aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:01/09/1983
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Beneficiari, priorità).
Art. 3.  (Criteri e procedure).
Art. 4.  (Istituti di Credito).
Art. 5.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 7.  (Urgenza).


§ 4.1.24 – L.R. 1 settembre 1983 n. 11. [1]

Aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana.

(B.U. 7 settembre 1983 n. 36).

 

Art. 1. (Finalità).

     Ai fini del sostegno e della ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana viene previsto un piano straordinario di aiuti regionali.

     Gli aiuti riguardano:

     1 - prestiti agrari annuali di esercizio e finanziamenti annuali per l'acquisto di riproduttori;

     2 - prestiti agrari annuali di esercizio e finanziamenti annuali per la conduzione;

     3 - prestiti agrari annuali e finanziamenti annuali per l'acconto ad allevatori conferenti le carni suine a cooperative agricole;

     4 - contributi in capitale sulle spese di gestione sostenute da cooperative agricole per le operazioni di ammasso volontario delle carni suine.

 

     Art. 2. (Beneficiari, priorità).

     Gli aiuti sono diretti ai suinicoltori piemontesi, secondo il seguente ordine generale di priorità:

     1 - allevatori imprenditori agricoli a titolo principale coltivatori diretti e cooperative agricole

     2 - allevatori imprenditori agricoli a titolo principale conduttori e forme associative di imprenditori agricoli a titolo principale

     3 - altri allevatori singoli e forme associative di persone.

     Viene accordata priorità agli allevatori inclusi nella zona dichiarata infetta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2451 in data 21.3.1983 nonché a quelli inclusi nella zona dichiarata di protezione con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2452 in data 21.3.1983.

 

     Art. 3. (Criteri e procedure).

     1 - Acquisto di riproduttori.

     Può essere concesso il concorso regionale negli interessi su prestiti agrari annuali di esercizio o su finanziamenti per l'acquisto di riproduttori con il tasso di interesse a carico dei beneficiari della stessa entità di quello stabilito ai fini della applicazione dell'articolo 15 della L.R. 12.10.1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I prestiti ed i finanziamenti vengono erogati dagli Istituti di cui al successivo art. 4 sulla base di nulla-osta emesso:

     - dai servizi regionali decentrati della agricoltura, per gli allevamenti singoli;

     - dall'Assessorato Agricoltura e Foreste per gli allevamenti cooperativi ed associati.

     Gli allevatori possono procedere, a proprio rischio, all'acquisto dei riproduttori anche prima dell'emissione del nulla-osta purché dopo la presentazione della domanda di prestito.

     Il numero massimo di riproduttori da prendere in considerazione nonché i prezzi massimi da ammettere sono stabiliti dall'Assessorato Agricoltura e Foreste.

     Per gli allevamenti che hanno proceduto all'abbattimento dei suini, in esecuzione delle disposizioni emesse dall'Autorità sanitaria si fa riferimento, circa il numero massimo di riproduttori, a quelli risultanti dal verbale di abbattimento.

     2 - Conduzione

     Può essere concesso il concorso regionale negli interessi su prestiti agrari annuali di esercizio o su finanziamenti annuali per la conduzione con il tasso d'interesse a carico dei beneficiari della stessa entità di quello stabilito ai fini dell'applicazione dell'art. 50 della L.R. 12.10.1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'importo del prestito e del finanziamento non può superare L. 50.000 per ogni capo suino adulto allevato con il limite di 50 milioni per ogni allevamento singolo e con il limite stabilito dall'Assessorato Agricoltura e Foreste per gli allevamenti cooperativi ed associati.

     Per gli allevamenti che hanno proceduto all'abbattimento dei suini, in esecuzione delle disposizioni emesse dall'Autorità sanitaria si fa riferimento, circa il numero massimo dei capi da prendere in considerazione ai fini dell'entità del verbale o del finanziamento, a quelli risultanti dal verbale di abbattimento.

     I capi suini non adulti sono valutati secondo tabelle di conversione stabilite dall'Assessorato Agricoltura e Foreste.

     I prestiti ed i finanziamenti vengono erogati dagli istituti di cui al successivo art. 4 sulla base di nulla-osta emesso:

     - per gli allevatori singoli dai Servizi regionali decentrati dell'agricoltura

     - per gli allevamenti cooperativi ed associati dall'Assessorato Agricoltura e Foreste.

     3 - Acconti ai conferenti

     Può essere concesso alle cooperative agricole il concorso regionale negli interessi su prestiti agrari annuali di esercizio o su finanziamenti annuali contratti per la corresponsione di acconti agli allevatori conferenti carni suine con il tasso di interesse a carico dei beneficiari della stessa entità di quello stabilito ai fini dell'applicazione dell'art. 42 della L.R. 12.10.1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I prestiti ed i finanziamenti vengono erogati dagli Istituti di cui al successivo art. 4 sulla base di nulla-osta emesso dall'Assessorato Agricoltura e Foreste.

     4 - Spese di gestione

     Può essere concesso alle cooperative agricole un contributo in conto capitale sulle spese di gestione sostenute per operazioni di ammasso volontario delle carni suine fino alla percentuale massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile [2].

     L'agevolazione è concessa con deliberazione della Giunta Regionale.

     5 - Procedure comuni

     Per tutti gli interventi sopra indicati la liquidazione delle agevolazioni è effettuata con deliberazione della Giunta Regionale. Le domande debbono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Istituti di Credito).

     Ai fini della erogazione dei prestiti agrari e dei finanziamenti, la Regione stipula apposite convenzioni con gli Istituti di Credito agrario e con gli altri Istituti di credito.

     Le operazioni sono assistite dal Fondo Interbancario di Garanzia.

 

     Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali).

     Le operazioni di credito agrario relative al settore suinicolo già autorizzate dall'1.1.1983 dalla Regione ai sensi degli artt. 42 e 50 della L.R. 12.10.1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico agli stanziamenti corrispondenti previsti dalla presente legge.

     Le agevolazioni della presente legge non sono cumulabili con quelle aventi le stesse finalità previste dalla L.R. 12.10.1978, n. 63.

     Per quanto non specificato si fa riferimento per quanto applicabile, alla normativa prevista per i corrispondenti interventi di cui alla L.R. 12.10.1978, n. 63.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     Per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge è utilizzata la somma di L. 2.000 milioni assegnata alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 20 della legge 26.4.1983, n. 130.

     Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1983 è istituito apposito capitolo con la dotazione di 2.000 milioni e con la seguente denominazione:

     «Assegnazione dello Stato per la concessione di aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana».

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 è istituito apposito capitolo con la dotazione di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa e con la seguente denominazione:

     «Concessione di aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana».

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Il punto 4 è stato così modificato dalla l.r. 24.12.1984, n. 66 «Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 1.9.1983, n. 11» (B.U. 2.1.1985, n. 1).