§ 4.1.23 – L.R. 29 novembre 1982 n. 36.
Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, gestione ed organizzazione del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:29/11/1982
Numero:36


Sommario
Art. 1.  E' approvato l'accordo, allegato alla presente legge, tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano per [...]
Art. 2.      Alla designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti della Regione Piemonte nel Consiglio Generale del Consorzio, di cui all'articolo 5 dell'accordo, provvede la Giunta Regionale, sentite [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 10.000.000, per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante utilizzo di una quota di pari ammontare in termini di [...]


§ 4.1.23 – L.R. 29 novembre 1982 n. 36. [1]

Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, gestione ed organizzazione del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli «C.I.F.D.A.», in applicazione del regolamento C.E.E. n. 270/1979.

(B.U. 7 dicembre 1982 n. 49).

 

     Art. 1. E' approvato l'accordo, allegato alla presente legge, tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzione del «Consorzio interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli C.I.F.D.A.», in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

     Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previa intesa tra i contraenti, saranno approvate con legge regionale.

 

     Art. 2.

     Alla designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti della Regione Piemonte nel Consiglio Generale del Consorzio, di cui all'articolo 5 dell'accordo, provvede la Giunta Regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 10.000.000, per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante utilizzo di una quota di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo di cui al Cap. 12.400 dello stato di previsione della spesa, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito Capitolo con la denominazione: «Contributi per la costituzione, gestione ed organizzazione del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli» e con lo stanziamento di 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     I contributi a copertura delle maggiori spese sostenute saranno determinati per l'esercizio 1983 e successivi, in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.

 

     Allegato (Omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.