§ 4.1.20 – L.R. 12 maggio 1980, n. 37.
Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografici, enologici, le strade del vino.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:12/05/1980
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Enoteche Regionali).
Art. 3.  (Botteghe dei vino o Cantine comunali).
Art. 4.  (musei etnografico-enologici).
Art. 5.  (Strade del vino).
Art. 6.  (Criteri, metodologie, piano delle Enoteche, Botteghe, musei, coordinamento).
Art. 7.  (Finanziamenti regionali).


§ 4.1.20 – L.R. 12 maggio 1980, n. 37.

Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografici, enologici, le strade del vino.

(B.U. 21 maggio 1980, n. 21).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Piemonte, con la presente legge, si propone di incentivare, indirizzare e coordinare le attività delle Enoteche Regionali, delle Botteghe del vino o Cantine comunali, dei Musei etnografico-enologici, nonché di realizzare una specifica segnaletica per le Strade del vino.

 

          Art. 2. (Enoteche Regionali). [1]

     1. La Regione riconosce, promuove e incentiva le enoteche regionali che presentano i seguenti requisiti:

     a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di enti di diritto pubblico;

     b) espongano vini piemontesi VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), in idonea sede caratterizzata da requisiti storici, artistici e architettonici e che sia aperta al pubblico;

     c) promuovano attività di conservazione e documentazione della cultura contadina, anche al di fuori dell'ambiente vitivinicolo;

     d) svolgano, senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, a promuovere e diffondere la conoscenza dei vini del Piemonte, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia piemontese e con le altre produzioni agroalimentari di qualità del territorio di riferimento.

     2. Ciascuna enoteca regionale, per la selezione dei vini, si avvale di una commissione tecnica che opera secondo la metodologia stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6.

     3. Le enoteche regionali partecipano all'elaborazione ed all'attuazione del piano di distretto dei vini di riferimento.

     4. Le enoteche regionali hanno facoltà di istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree vitivinicole dei distretti dei vini e delle strade del vino.

     5. I centri di informazione svolgono attività di prenotazione visite e soggiorni a carattere locale, per conto di strutture private e pubbliche, con le quali hanno in precedenza stipulato accordi e convenzioni.

     6. [Le enoteche costituiscono a tutti gli effetti uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte)] [2].

     7. Le enoteche regionali hanno facoltà sia di realizzare e gestire strutture esterne alla propria sede sia di partecipare ad associazioni, società ed enti senza fini di lucro.

     8. Le caratteristiche tecniche, gli standard qualitativi e le modalità di funzionamento dei musei e dei centri di documentazione sono definite in uno specifico disciplinare.

 

     Art. 3. (Botteghe dei vino o Cantine comunali).

     L'Amministrazione Regionale riconosce e incentiva le Botteghe del vino che abbiano i seguenti requisiti:

     a) siano promosse da Enti locali, da viticoltori associati o da Cantine sociali cooperative;

     b) adottino per la selezione dei vini la metodologia stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del successivo art. 6.

 

     Art. 4. (musei etnografico-enologici).

     L'Amministrazione Regionale riconosce, promuove, incentiva, secondo la normativa statale e regionale in materia di Musei, i Musei etnografico- enologici che presentino i requisiti richiesti dalla normativa suddetta.

     L'Amministrazione Regionale può acquisire, attraverso donazione, comodato o lascito testamentario, Musei di privati.

 

     Art. 5. (Strade del vino). [3]

     [1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. Le strade del vino costituiscono uno strumento attraverso il quale le risorse dei territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgate e promosse in forma di offerta enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale.

     2. Le strade del vino hanno tra i loro scopi la visita e l'accesso alle cantine e ai luoghi di mescita, ai fini della promozione e dell'offerta al pubblico dei vini e dei prodotti tipici locali.

     3. Le attività di accoglienza, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito del programma delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni regionali vigenti.]

 

     Art. 6. (Criteri, metodologie, piano delle Enoteche, Botteghe, musei, coordinamento).

     La Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale 12.10.1978, n. 63, art. 22, stabilisce:

     1) i criteri per la composizione delle commissioni tecniche di cui all'art. 2 della presente legge;

     2) la metodologia per la selezione dei vini, di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge.

     Inoltre la Giunta regionale elabora impianto delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino e dei Musei etnografici-enologici, assicura in coordinamento delle attività delle Enoteche Regionali ed elabora in piano di segnaletica delle Strade del vino, d'intesa con le Enoteche stesse, sentite le Amministrazioni Provinciali e le Camere di Commercio.

 

     Art. 7. (Finanziamenti regionali).

     La Giunta regionale può concedere alle Enoteche Regionali, alle Botteghe del vino o Cantine comunali, al Musei etnografici-enologici, vino o Cantine comunali, al Musei etnografico-enologici, contributi per la loro costituzione, per il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 350 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'Istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Contributi alle Enoteche Regionali, alle Botteghe del vino, o Cantine comunali, ai Musei etnografici-enologici per la costituzione, in restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento» con lo stanziamento di 350 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo modificato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 20 e sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 ottobre 2008, n. 29.

[2] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

[3] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1999, n. 20 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 9 ottobre 2008, n. 29.