§ 4.1.9 – L.R. 6 aprile 1978, n. 17.
Applicazione legge dello stato 22.7.1975, n. 382 e D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna della Camera di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:06/04/1978
Numero:17


Sommario
Art. 1.      L'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Cuneo, costituita con deliberazione n. 334 del 3.11.1952 della Giunta della camera di Commercio I.A. e A. di Cuneo, resa esecutiva dal [...]
Art. 2.      La Regione è sollevata da ogni onere relativo alla regolamentazione di eventuali rapporti amministrativi della soppressa Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna con la Camera di [...]
Art. 3.      Il personale di ruolo dell'Azienda Autonoma Studi e Assistenza alla Montagna, in servizio alla data dell'1.1.1978 è assegnato a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni [...]
Art. 4.      Alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, spettante al personale dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna, alla data di estinzione del rapporto stesso, provvede [...]
Art. 5.      Ai fini dell'attuazione della presente legge e autorizzata a partire dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 50 milioni


§ 4.1.9 – L.R. 6 aprile 1978, n. 17. [1]

Applicazione legge dello stato 22.7.1975, n. 382 e D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna della Camera di Commercio I.A. e A. di Cuneo - Passaggio funzioni.

(B.U. 11 aprile 1978, n. 15).

 

Art. 1.

     L'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Cuneo, costituita con deliberazione n. 334 del 3.11.1952 della Giunta della camera di Commercio I.A. e A. di Cuneo, resa esecutiva dal Ministero dell'Industria e del Commercio, al sensi dell'art. 32, n. 4 del T.U. approvato con R.D. 20.9.1934, n. 2011, vistata con parere favorevole dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste Direzione generale dell'economia montana e delle foreste visti gli artt. 50 e 69 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, di applicazioni della legge 22.7.1975, n. 382 è soppressa, d'intesa con la stessa Camera di Commercio I.A. e A., con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     La Regione è sollevata da ogni onere relativo alla regolamentazione di eventuali rapporti amministrativi della soppressa Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna con la Camera di Commercio I.A. e A. di Cuneo.

 

     Art. 3.

     Il personale di ruolo dell'Azienda Autonoma Studi e Assistenza alla Montagna, in servizio alla data dell'1.1.1978 è assegnato a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di soppressione dell'Azienda - alla Regione Piemonte con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I dipendenti dell'Azienda di cui al comma precedente sono 5 e rivestono le qualifiche di cui all'allegata tabella A).

     All'inquadramento nel ruolo della Regione si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.

     Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna, continueranno ad applicarsi, da parte della Regione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza.

     Al personale assegnato alla Regione sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

     Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto al fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.

 

     Art. 4.

     Alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, spettante al personale dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna, alla data di estinzione del rapporto stesso, provvede per intero l'Azienda medesima, al sensi delle disposizioni vigenti, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale subentrante.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge e autorizzata a partire dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 50 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con le disponibilità esistenti ai capitoli n. 12401, n. 12402, n. 12403 e n. 12404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, nella rispettiva misura di 30 milioni, 10 milioni, 4 milioni e 6 milioni.

 

Tabella A) (Omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.