§ 3.14.5 – L.R. 30 agosto 1984, n. 45.
Rifinanziamento della legge regionale 1 marzo 1979 n. 10 «Norme per la programmazione sportiva in Piemonte».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.14 sport
Data:30/08/1984
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di interventi per l'impiantistica sportiva, di cui ai titoli II e III della legge regionale 1 marzo [...]
Art. 2.      Lo stanziamento di L. 2.300 milioni, previsto dall'art. 1 della presente legge, per gli interventi di impiantistica sportiva, è finalizzato alla concessione di contributi per il recupero ed il [...]
Art. 3.      Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1984 al capitolo 8690 con la denominazione [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, 6° comma dello [...]


§ 3.14.5 – L.R. 30 agosto 1984, n. 45. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 1 marzo 1979 n. 10 «Norme per la programmazione sportiva in Piemonte».

(B.U. 5 settembre 1984, n. 36).

 

Art. 1.

     Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di interventi per l'impiantistica sportiva, di cui ai titoli II e III della legge regionale 1 marzo 1979, n. 10, modificata con la legge regionale 23 agosto 1982, n. 19, sono autorizzate per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 400 milioni per la concessione dei contributi di cui al Titolo II e la spesa di L. 2.300 milioni per la concessione dei contributi di cui al Titolo III della predetta legge.

 

     Art. 2.

     Lo stanziamento di L. 2.300 milioni, previsto dall'art. 1 della presente legge, per gli interventi di impiantistica sportiva, è finalizzato alla concessione di contributi per il recupero ed il completamento di impianti, da realizzarsi nel corso dell'anno 1984, inclusi nei programmi operativi delle opere e degli interventi pubblici presentati alla Regione, a norma dell'art. 37 bis della legge regionale 11 agosto 1982, n. 17, entro il 29 febbraio 1984.

     La concessione dei contributi sarà disposta dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base di un piano di intervento che tiene conto delle seguenti priorità:

     1) Comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti: interventi atti a soddisfare il bisogno pregresso, sino al raggiungimento dello standard minimo di dotazione di impianti sportivi;

     2) Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti: interventi di completamento e recupero di aree sportive aventi natura di polivalenza e/o poli funzionalità;

     3) Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: realizzazione di tipi di impianti finalizzati ad attività motorie a carattere educativo- formativo e di mantenimento, integranti un sistema sportivo polifunzionale.

     Gli Enti che hanno presentato i programmi operativi di cui al 1° comma, sono tenuti a trasmettere la documentazione tecnica e finanziaria, necessaria per la valutazione dell'iniziativa, qualora la stessa non sia stata già inviata in precedenza a corredo dell'istanza avanzata ai sensi della legge regionale 1 marzo 1979, n. 10 e delle relative leggi regionali di rifinanziamento, entro trenta giorni dalla richiesta della Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1984 al capitolo 8690 con la denominazione «Contributi a Comuni, Consorzi ed Enti locali territoriali e Comunità Montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva» ed al capitolo 8610 con la denominazione «Contributi a Comuni, Consorzi di Enti locali e Comunità Montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati».

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, 6° comma dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.