§ 3.14.4 – L.R. 17 novembre 1983, n. 21.
Rifinanziamento della L.R. 1 marzo 1979, n. 10 «Norme per la programmazione sportiva in Piemonte».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.14 sport
Data:17/11/1983
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di intervento per l'impiantistica sportiva, di cui ai titoli II e III della legge regionale 1 marzo [...]
Art. 2.      Sono ammesse ai contributi per l'attuazione del programma di interventi per l'impiantistica sportiva e per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva di cui al precedente articolo le [...]
Art. 3.      Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 al capitolo 8690 con la denominazione «Contributi a [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello [...]


§ 3.14.4 – L.R. 17 novembre 1983, n. 21. [1]

Rifinanziamento della L.R. 1 marzo 1979, n. 10 «Norme per la programmazione sportiva in Piemonte».

(B.U. 30 novembre 1983 n. 48)

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di intervento per l'impiantistica sportiva, di cui ai titoli II e III della legge regionale 1 marzo 1979, n. 10, modificata con la legge regionale 23 agosto 1982, n. 19, sono autorizzate per l'anno finanziario 1983 la spesa di L. 450 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo II e la spesa di L. 500 milioni per la concessione dei contributi di cui al titolo III della predetta legge regionale.

 

     Art. 2.

     Sono ammesse ai contributi per l'attuazione del programma di interventi per l'impiantistica sportiva e per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva di cui al precedente articolo le istanze presentate entro il 30 giugno 1983.

 

     Art. 3.

     Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 al capitolo 8690 con la denominazione «Contributi a Comuni, Consorzi ed Enti locali territoriali e Comunità Montane per la attuazione dei programmi di formazione sportiva» e al capitolo 8610 con la denominazione «Contributi a Comuni, Consorzi di Enti locali e Comunità Montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati».

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.