§ 3.10.22 – L.R. 26 maggio 1997, n. 25.
Interventi della Regione a seguito dell'incendio alla Cappella della Sindone, al Duomo di Torino e all'ala ovest del Palazzo Reale dell'11 aprile 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:26/05/1997
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Piemonte partecipa alla realizzazione degli interventi alla Cappella della Sindone, al Duomo di Torino e all'ala ovest del Palazzo Reale resi necessari dall'incendio che si è [...]
Art. 2.      1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare somme per tutti gli interventi necessari al recupero e al restauro del complesso monumentale danneggiato
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 10 miliardi
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.10.22 – L.R. 26 maggio 1997, n. 25. [1]

Interventi della Regione a seguito dell'incendio alla Cappella della Sindone, al Duomo di Torino e all'ala ovest del Palazzo Reale dell'11 aprile 1997.

(B.U. 28 maggio 1997, n. 21).

 

Art. 1.

     1. La Regione Piemonte partecipa alla realizzazione degli interventi alla Cappella della Sindone, al Duomo di Torino e all'ala ovest del Palazzo Reale resi necessari dall'incendio che si è sviluppato la sera dell'11 aprile 1997.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare somme per tutti gli interventi necessari al recupero e al restauro del complesso monumentale danneggiato.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad assumere iniziative e provvedimenti per armonizzare il proprio intervento con le iniziative analoghe assunte dal Governo e dalle altre Istituzioni interessate.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 10 miliardi.

     2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante l'integrazione di pari importo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 e l'incremento dello stanziamento del capitolo 2705 dell'entrata.

     3. Nello stato di previsione della spesa è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Interventi per il recupero e il restauro della Cappella della Sindone, del Duomo di Torino e dell'ala ovest del Palazzo Reale, danneggiati dall'incendio dell'11 aprile 1997" e con la dotazione di lire 10 miliardi in termini di competenza e di cassa.

     4. Alla copertura degli oneri finanziari conseguenti l'emissione del prestito obbligazionario, valutati in 900 milioni si provvede in applicazione dell'articolo 6, comma 5 della l.r. 12/1997.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.