§ 3.10.20 - Legge regionale 14 marzo 1995, n. 35.
Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:14/03/1995
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Censimento dei particolari costruttivi e decorativi.
Art. 3.  Partecipazione.
Art. 4.  Caratteri tipologici costruttivi e decorativi.
Art. 5.  Incentivazione dell'attività di censimento.
Art. 6.  Interventi di valorizzazione e tutela.
Art. 7.  Incentivazione degli interventi di tutela e valorizzazione.
Art. 8.  Norme finanziarie.


§ 3.10.20 - Legge regionale 14 marzo 1995, n. 35. [1]

Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale.

(B.U. 22 marzo 1995, n. 12).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato culturale storico, architettonico, ambientale degli edifici e loro pertinenze.

     2. I caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, individuati secondo le procedure della legge, sono riconosciuti come «Beni Culturali Architettonici» nell'ambito del Comune.

     3. Le norme della legge si applicano nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale siano stati individuati i beni culturali ambientali da salvaguardare secondo quanto previsto dall'articolo 24 della L.R. 56/1977.

 

     Art. 2. Censimento dei particolari costruttivi e decorativi.

     1. I Comuni deliberano, entro tre mesi dall'approvazione della legge, il censimento dei caratteri tipologici costruttivi e decorativi, di cui all'articolo 1, servendosi di esperti in materia scelti nell'ambito delle Amministrazioni locali, dell'Università e del Politecnico, dei professionisti di qualificata competenza iscritti agli Ordini.

     2. Il censimento è costituito da schede tecniche contenenti la relazione illustrativa, gli elaborati grafici, la documentazione fotografica degli elementi tipologici costruttivi e decorativi e le indicazioni di comportamento al fine della loro tutela e valorizzazione.

     3. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge, delibera lo schema tipo degli elaborati scritto-grafici relativi alle schede tecniche.

     4. L'insieme degli elaborati del censimento è raccolto in un «catalogo dei beni culturali architettonici» che viene approvato dal Consiglio Comunale come «Allegato al Regolamento igienico edilizio comunale».

     5. Il catalogo viene approvato entro un anno dall'inizio del censimento.

     6. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni aggiornano il catalogo dei beni culturali architettonici.

 

     Art. 3. Partecipazione.

     1. Gli Enti e le Associazioni pubbliche e private che hanno compiti e finalità di tutela dei valori culturali, storici, architettonici, ambientali, partecipano al censimento ed alla elaborazione del «catalogo dei beni culturali architettonici» secondo le modalità deliberate dai Consigli Comunali.

     2. Gli Enti e le Associazioni, di cui al comma 1, possono indicare ai Comuni i caratteri tipologici costruttivi e decorativi meritevoli di essere censiti.

     3. I Comuni danno adeguata informazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sulle modalità di formazione del censimento e del catalogo.

 

     Art. 4. Caratteri tipologici costruttivi e decorativi.

     1. Oggetto del censimento sono i caratteri tipologici costruttivi e decorativi degli edifici e loro pertinenze a prescindere dalla destinazione degli stessi.

     2. Costituiscono caratteri tipologici costruttivi e decorativi le tipologie costruttive e compositive, gli elementi di finitura, gli apparati decorativi ed ogni altro elemento architettonico che costituisca caratteristica storica dell'edificio.

 

     Art. 5. Incentivazione dell'attività di censimento.

     1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento e la realizzazione del catalogo con contributi sino al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

 

     Art. 6. Interventi di valorizzazione e tutela.

     1. I proprietari o aventi titolo, degli edifici e loro pertinenze che nei progetti di restauro o risanamento conservativo si impegnano ad eseguire gli interventi, in osservanza ai criteri previsti dal «catalogo dei beni culturali architettonici», possono richiedere un contributo alle spese sostenute, commisurato alla importanza e complessità degli interventi realizzati.

     2. Le spese sostenute saranno determinate in base ad una precisa documentazione contabile.

     3. L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento della conformità degli interventi ai criteri previsti dal «catalogo dei beni culturali architettonici», effettuata dagli uffici comunali o dagli esperti incaricati dal Comune.

 

     Art. 7. Incentivazione degli interventi di tutela e valorizzazione.

     1. I Comuni possono deliberare contributi rapportati alla complessità degli interventi sino al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

     2. I Comuni entro il 31 luglio di ogni anno inviano alla Regione una relazione illustrativa dei contributi erogati allegando le relative delibere.

     3. La Giunta Regionale, sulla base di programmi annuali, concorre alle spese deliberate dai Comuni con un contributo sino al 50 per cento delle somme erogate.

 

     Art. 8. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 500 milioni.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco indicata:

     a) «Contributi ai Comuni per l'effettuazione del censimento e la realizzazione del catalogo dei caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato culturale, storico, architettonico e ambientale degli edifici», con la dotazione di lire 400 milioni;

     b) «Contributi ai Comuni per il finanziamento dei programmi annuali di valorizzazione e tutela seguenti in osservanza ai criteri previsti dal catalogo dei beni culturali architettonici» con la dotazione di lire 100 milioni.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi si provvede mediante riduzione, per pari importo del capitolo n. 27170 del bilancio per l'anno finanziario 1995.

     4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.