anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25 anniversario dello Statuto della Regione Piemonte". Celebrazione del 50 anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana."> § 3.8.21 – L.R. 16 ottobre 1998, n. 24.
Proroga della legge regionale 6 agosto 1996, n. 57 "Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:16/10/1998
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. La vigenza della legge regionale 6 agosto 1996, n. 57 è prorogata di un anno in relazione al fatto che nel 1998 ricorre il 50° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 500 milioni
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.8.21 – L.R. 16 ottobre 1998, n. 24. [1]

Proroga della legge regionale 6 agosto 1996, n. 57 "Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario dello Statuto della Regione Piemonte". Celebrazione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

(B.U. 21 ottobre 1998, n. 42).

 

Art. 1.

     1. La vigenza della legge regionale 6 agosto 1996, n. 57 è prorogata di un anno in relazione al fatto che nel 1998 ricorre il 50° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

     2. Le iniziative rientranti nel programma per la celebrazione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione saranno progettate e realizzate con le modalità e secondo le procedure previste dalla legge regionale citata.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 500 milioni.

     2. Agli oneri conseguenti si provvede con gli stanziamenti previsti al capitolo n. 10220 del bilancio regionale per il 1998. A tal fine lo stanziamento del predetto capitolo viene incrementato con la somma di lire 500 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 15950 del bilancio per l'anno finanziario 1998.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.