§ 3.8.19 - Legge regionale 7 agosto 1997, n. 47.
Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:07/08/1997
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Soggetti e benefici).
Art. 3.  (Accesso ai corsi).
Art. 4.  (Attività didattiche e culturali).
Art. 5.  (Presentazione delle domande).
Art. 6.  (Assegnazione ed erogazione dei contributi).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 7 bis.  (Norma transitoria).


§ 3.8.19 - Legge regionale 7 agosto 1997, n. 47. [1]

Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate.

(B.U. 13 agosto 1997, n. 32 - suppl.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, riconoscendo nelle attività promosse dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate nel campo dell'educazione permanente, istituite o gestite da istituzioni pubbliche o private, un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale, sociale e civile delle persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce l'istituzione e sostiene finanziariamente le loro attività, nei limiti previsti dalla legge.

 

     Art. 2. (Soggetti e benefici).

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi a titolo di concorso nelle spese alle Università popolari e della terza età o comunque denominate.

     2. Per accedere ai contributi previsti dalla legge i soggetti interessati devono:

     a) avere sede e svolgere attività nel territorio regionale;

     b) presentare regolare atto costitutivo e Statuto;

     c) operare senza fine di lucro, nell'interesse della generalità dei cittadini;

     d) svolgere attività da almeno 1 anno;

     e) riservare parte dell'attività allo studio delle realtà culturali, socio-economiche e artistiche del Piemonte;

     f) disporre, per lo svolgimento delle attività, di idonee strutture;

     g) attivare cicli di lezioni e seminari, sotto forma di corsi della durata minima annua di cinquanta ore.

 

     Art. 3. (Accesso ai corsi).

     1. L'accesso alle attività dei soggetti di cui all'articolo 1 è libero.

     2. La frequenza è gratuita, fatto salvo il pagamento di una quota di partecipazione.

 

     Art. 4. (Attività didattiche e culturali).

     1. Per accedere ai contributi regionali, i soggetti di cui all'articolo 1 devono articolare le proprie attività in un adeguato ciclo di lezioni con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed e).

     2. Il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso.

     3. Al termine dei corsi può essere rilasciato un attestato di frequenza che, in ogni caso, non avrà valore legale.

 

     Art. 5. (Presentazione delle domande).

     1. Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante propria deliberazione, i soggetti di cui all'articolo 1, che intendono ottenere il contributo regionale, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa [2].

 

     Art. 6. (Assegnazione ed erogazione dei contributi).

     1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attività proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e) [3].

     2. Il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed è vincolato alla realizzazione delle iniziative indicate nella relativa domanda.

     3. Il contributo viene erogato ai soggetti beneficiari, nella misura massima del 70 per cento [4].

     4. La quota restante è liquidata dopo la presentazione della rendicontazione finale della attività svolta e della spesa sostenuta.

     5. In caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate e ammesse al contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca e al recupero totale o parziale del contributo stesso.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati per l'anno finanziario 1997 in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di lire 100 milioni dal capitolo 11250 e di lire 100 milioni dal capitolo 27020 e viene istituito apposito capitolo avente la denominazione: "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età o comunque denominate" con lo stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

     2. Per l'anno finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni alla cui copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo, dal capitolo 15950 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998.

 

     Art. 7 bis. (Norma transitoria). [5]

     1. Il termine per la presentazione della domanda relativa ai contributi in conto 1997 è stabilito al 31 dicembre.

     2. La Giunta regionale assegnerà i contributi di cui al comma 1, entro il 31 marzo 1998.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[3] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 1997, n. 59.