§ 3.8.16 - Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49: «Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:23/02/1995
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 3.8.16 - Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 21. [1]

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49: «Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte».

(B.U. 1 marzo 1995, n. 9).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, sono abrogate le parole «in carta legale».

     2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, sono abrogate le parole «bandistiche e corali».

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 4, comma 3, dopo le parole «Per i corsi bandistici» sono aggiunte le parole «e corali».

     2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, dopo le parole «quelli iscritti in un apposito Albo Regionale » sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, sono abrogate le parole «e teorico».

     2. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre».

 

     Art. 7.

     1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

 

     Art. 9.

     1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.