§ 3.8.13 – L.R. 3 giugno 1993, n. 19.
Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Liberazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:03/06/1993
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Piemonte, ad integrazione delle iniziative attuate, promosse e sostenute in conformità alle finalità e secondo le norme della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, «Attività della [...]
Art. 2.      1. Il programma, di cui all'articolo 1, può comprendere tutte le attività di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 7/1976, ed ogni altra iniziativa che risponda alle finalità della [...]
Art. 3.      1. Per l'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il Comitato si avvale della Commissione Scientifica costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge
Art. 4.      1. Al fine di coadiuvare il Comitato nella elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituisce, con propria deliberazione, una [...]
Art. 5.      1. Per l'attuazione della presente legge è prevista, per l'anno 1993, una spesa di Lire 500.000.000
Art. 6.      1. Per tutto quanto non espressamente normato dalla presente legge si applicano le norme, in quanto applicabili, della legge regionale n. 7/1976


§ 3.8.13 – L.R. 3 giugno 1993, n. 19. [1]

Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Liberazione.

(B.U. 9 giugno 1993, n. 23).

 

Art. 1.

     1. La Regione Piemonte, ad integrazione delle iniziative attuate, promosse e sostenute in conformità alle finalità e secondo le norme della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, «Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana», celebra il 50° anniversario della Lotta di Liberazione in Piemonte, iniziata con gli scioperi del marzo 1943 e conclusasi con l'insurrezione popolare e la Liberazione delle città e campagne piemontesi nell'aprile 1945.

     2. Per realizzare tale celebrazione, la Regione Piemonte attua, promuove e sostiene attività finalizzate a diffondere e approfondire la conoscenza della storia della lotta armata e di popolo contro l'occupazione nazifascista cui le popolazioni piemontesi hanno dato un alto contributo, a rimeditare nella sua operante attualità il patrimonio storico, culturale e ideale della Resistenza, a riproporne i valori di libertà, pace, solidarietà e giustizia alle giovani generazioni del Piemonte in un momento di preoccupante insorgenza di nuove forme di intolleranza, xenofobia e razzismo, a promuovere la riflessione della comunità piemontese e della sue espressioni sociali, culturali, politiche ed istituzionali sui principi democratici trasfusi dalla Resistenza nella Costituzione della Repubblica Italiana e sulla loro perdurante validità.

     3. Il programma delle attività attuate, promosse e sostenute dalla Regione Piemonte per la celebrazione del 50° anniversario della Lotta di Liberazione, è definito e realizzato secondo le norme della presente legge che, limitatamente a questo specifico compito e per il periodo della sua validità, costituisce integrazione e modificazione della legge regionale n. 7/1976.

 

     Art. 2.

     1. Il programma, di cui all'articolo 1, può comprendere tutte le attività di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 7/1976, ed ogni altra iniziativa che risponda alle finalità della presente legge.

     2. L'elaborazione del programma, articolato in programma triennale di massima e programmi annuali, è affidata al Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana istituito ai sensi della legge regionale n. 7/1976.

     3. Nel programma triennale di massima e nei suoi aggiornamenti annuali, rientreranno le attività, di livello sia regionale che locale, che per il loro rilievo culturale e istituzionale saranno considerate più adatte a caratterizzare le celebrazioni del 50° anniversario della Lotta di Liberazione. Altre iniziative, di minore rilievo o caratteristiche dell'attività più tradizionale del Comitato, rientreranno nei normali programmi delle attività attuate, promosse e sostenute ai sensi della legge regionale n. 7/1976.

     4. Nella formulazione del programma, il Comitato terrà conto, in particolare, delle proposte avanzate dai Comuni e dalle Comunità Montane del Piemonte attraverso il coordinamento e l'impulso delle Provincie.

     5. Il Comitato individuerà nel programma le iniziative proprie e quelle per le quali si propone la partecipazione, il sostegno o l'adesione.

     6. Il programma triennale di massima ed i suoi aggiornamenti annuali sono proposti dal Comitato all'esame dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio che, d'intesa con la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, li approva e ne cura la realizzazione.

 

     Art. 3.

     1. Per l'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il Comitato si avvale della Commissione Scientifica costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

     2. Per sovraintendere alle iniziative, il Comitato dà vita ad una Commissione di coordinamento composta, oltreché da una rappresentanza del Comitato medesimo, dall'Assessore a ciò delegato dalla Giunta Regionale e da un rappresentante di ogni Provincia del Piemonte. La Commissione di coordinamento è presieduta dal componente dell'Ufficio di Presidenza delegato all'attività del Comitato.

     3. Per curare la realizzazione del programma o di sue singole parti, l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con la Giunta Regionale, può istituire, con propria deliberazione, appositi gruppi di lavoro che opereranno in stretto raccordo con le strutture del Consiglio Regionale.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di coadiuvare il Comitato nella elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituisce, con propria deliberazione, una Commissione Scientifica composta da studiosi ed esperti indicati dagli Istituti Storici della Resistenza del Piemonte, dall'Archivio Cinematografico della Resistenza e dall'Università di Torino.

     2. Per lo studio e la realizzazione di specifiche iniziative previste dal programma che richiedano prestazioni particolarmente qualificate, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio può definire e attivare convenzioni o rapporti di consulenza con Enti, organizzazioni o singoli.

     3. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 attraverso il più ampio coinvolgimento della popolazione piemontese, l'Ufficio di Presidenza stabilisce rapporti permanenti o convenzioni, anche a titolo oneroso, con gli organi di informazione scritta locali e nazionali e con le emittenti radiotelevisive sia pubbliche che private.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione della presente legge è prevista, per l'anno 1993, una spesa di Lire 500.000.000.

     2. All'onere finanziario conseguente si fa fronte con la riduzione di Lire 500.000.000 del capitolo n. 15950 del bilancio di previsione della spesa per il 1993 e con l'aumento di pari importo del capitolo n. 10220 (ex 60).

     3. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi del Regolamento di contabilità del Consiglio, istituisce nel bilancio di previsione del Consiglio un apposito articolo, denominato «Spese per celebrazioni 50° anniversario Liberazione», finanziato con la somma di Lire 500.000.000 dal capitolo n. 10220 (ex 60) del bilancio 1993, al quale fanno capo le spese per l'attuazione del programma di cui alla presente legge.

     4. Gli stanziamenti per gli anni 1994 e 1995, complessivamente previsti in Lire 1.500.000.000, saranno iscritti, nei rispettivi bilanci di previsione della spesa, a integrazione del capitolo n. 10220 (ex 60). Tali somme saranno successivamente destinate dall'Ufficio di Presidenza al finanziamento dell'articolo del bilancio di previsione del Consiglio di cui al comma precedente.

 

     Art. 6.

     1. Per tutto quanto non espressamente normato dalla presente legge si applicano le norme, in quanto applicabili, della legge regionale n. 7/1976.

     2. La legge regionale n. 7/1976, resta integralmente in vigore per le attività che non rientrano nello specifico programma per la celebrazione del 50° anniversario della Lotta di Liberazione.

     3. La presente legge resta in vigore fino a che non si sono esaurite le procedure connesse alla realizzazione del programma per la celebrazione del 50°, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.