§ 3.8.4 - Legge regionale 18 aprile 1985, n. 36.
Istituzione del seminario di Bardonecchia per la formazione Federalista Europea.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:18/04/1985
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Organizzazione del seminario).
Art. 3.  (Soggetti ammessi a frequentare il seminario).
Art. 4.  (Selezione dei partecipanti al seminario).
Art. 5.  (Partecipanti al seminario).
Art. 6.  (Sessioni straordinarie su tematiche europee).
Art. 7.  (Elaborazione del programma di lavoro).
Art. 8.  (Finanziamento regionale).
Art. 9.  (Erogazione dei fondi residui).
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 11.  (Procedure riguardanti il seminario di Bardonecchia per il 1985).


§ 3.8.4 - Legge regionale 18 aprile 1985, n. 36. [1]

Istituzione del seminario di Bardonecchia per la formazione Federalista Europea.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17).

 

 

CAPO I

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione individua in Bardonecchia, città di frontiera a vocazione europea, il riferimento ideale dell'attività regionale finalizzata allo sviluppo del processo di integrazione politica europea.

     A tale scopo istituisce un seminario di formazione Federalista Europea, della durata compresa fra sette e dieci giorni, da svolgersi ogni anno nel Comune di Bardonecchia nel periodo giugno-luglio nei locali dell'ex colonia Medail.

 

     Art. 2. (Organizzazione del seminario).

     Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea, individua l'organismo pubblico e privato, in possesso di adeguata esperienza e dotato di comprovata capacità nello specifico settore, al quale affidare l'organizzazione e la conduzione del seminario e determina gli indirizzi per l'espletamento della prestazione richiesta.

     Nel medesimo atto deliberativo è determinata la spesa in linea di massima occorrente per lo svolgimento dell'attività di cui al secondo comma del successivo articolo 4 ed è assunto il relativo impegno.

     Le restanti incombenze sono svolte direttamente dalla Regione che si avvale della collaborazione del Comune di Bardonecchia per quelle di natura logistica.

 

     Art. 3. (Soggetti ammessi a frequentare il seminario).

     Al seminario, istituito con la presente legge, partecipano:

     a) giovani frequentanti i corsi di scuola media superiore, corsi di studio universale e di specializzazione, in numero che sarà di volta in volta indicato dalla Giunta Regionale, nella deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 2;

     b) giovani di età inferiore ai trenta anni, segnalati dall'organismo cui è affidata la conduzione del seminario nel numero indicato dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui al precedente articolo 2.

     I giovani di cui alle precedenti lettere a) e b) partecipano congiuntamente ai lavori del seminario nel numero indicato dalla Giunta Regionale nella deliberazione di cui al precedente articolo 2;

     I giovani di cui alle precedenti lettere a) e b) partecipano congiuntamente ai lavori del seminario onde acquisire reciproche conoscenze derivanti da esperienza naturale in realtà sociali e culturali diverse.

 

     Art. 4. (Selezione dei partecipanti al seminario).

     La selezione dei giovani di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, limitatamente a quelli frequentanti la scuola media superiore, è effettuata dalla Regione mediante concorso e con la collaborazione eventuale dell'organismo incaricato della conduzione del seminario.

     Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea bandisce il concorso «Diventiamo cittadini europei».

     Il concorso consiste nello svolgimento del tema indicato nella circolare ministeriale che ogni anno indica la giornata europea della scuola ed è rivolto inderogabilmente a tutti gli studenti della Regione Piemonte degli istituti medi superiori, intesi come categoria III - fascia di età 17-21 anni.

     Al fine di preparare convenientemente gli studenti allo svolgimento del tema, la Consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea organizza conferenze e/o dibattiti in ciascuno dei Comuni capoluogo di Provincia del Piemonte.

     L'attività didattica può essere svolta dallo stesso organismo che cura lo svolgimento del seminario

 

     Art. 5. (Partecipanti al seminario).

     Entro il 31 marzo, la Commissione giudicatrice del concorso, costituita ai sensi del primo comma dell'articolo 2, indica con apposita deliberazione i nominativi dei giovani di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, allegando, a prova della regolarità delle procedure seguite per la selezione dei giovani iscritti ai corsi di scuola media superiore, dettagliata relazione.

     In pari data l'organismo al quale è affidata l'organizzazione e la conduzione del seminario deve comunicare alla Regione i nominativi di cui alla lettera b) del precedente articolo 3; il relativo elenco è corredato dalla indicazione dei criteri che hanno determinato la scelta dei partecipanti.

 

     Art. 6. (Sessioni straordinarie su tematiche europee).

     La Consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea concorda con la Regione la organizzazione di sessioni straordinarie su specifiche tematiche europee.

     Tali sessioni avranno luogo in località di volta in volta individuate, e saranno rivolte anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 7. (Elaborazione del programma di lavoro).

     Il programma di lavoro del seminario è concordato tra la Regione e l'organismo incaricato della conduzione del seminario stesso, entro il 30 novembre di ogni anno.

     Del programma di cui al precedente comma è dati la tempestive comunicazione ai Distretti scolastici.

     Il programma di lavoro attinente alle sessioni straordinarie di cui all'articolo 6, è concordato tra la Regione e la Consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea, con le stesse modalità di cui al 1° comma.

 

     Art. 8. (Finanziamento regionale).

     L'onere dell'iniziativa di cui alla presente legge è a totale carico della Regione, fatta eccezione per le spese di viaggio di andata e ritorno per e da Bardonecchia, che restano a carico dei partecipanti.

     La Giunta Regionale, verificati gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, determina la spesa in linea di massima occorrente per l'organizzazione del seminario, assume il relativo impegno di spesa ed accredita a favore del Comune il 50% della spesa ritenuta necessaria.

 

     Art. 9. (Erogazione dei fondi residui).

     La somma residua da accreditare al Comune per gli adempimenti della presente legge, è erogata a saldo previa presentazione del rendiconto approvato con apposita deliberazione consiliare.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie).

     Agli oneri derivanti dalla legge, che per l'anno 1985 ammontano a lire 30 milioni, di far fronte con una quota parte dello stanziamento del capitolo 520 dello stato di previsione della spesa che viene diminuito di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, e con l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione: «Spese per lo svolgimenti del seminario di Bardonecchia per la formazione Federalista Europea» e con lo stanziamento di lire 30 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Agli oneri derivanti dalla legge per l'anno 1986 e successivi si farà fronte con le rispettive leggi di bilancio.

 

 

CAPO II

 

     Art. 11. (Procedure riguardanti il seminario di Bardonecchia per il 1985).

     Lo svolgimento del seminario, di cui al precedente capo I, per il 1985 è regolato da normativa transitoria.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale determina gli indirizzi per l'organizzazione e la conduzione del seminario, cui deve attenersi al Movimento Federalista Europeo di Torino, che organizzerà il primo seminario sperimentale nel 1985.

     Al fine di acquisire elementi per procedere alla selezione dei giovani partecipanti al seminario, per il 1985 le conferenze ed i dibattiti di cui al secondo comma del precedente articolo 4 sono sostituiti da un unico incontro nel capoluogo di ciascuna Provincia.

     Restando confermate le disposizioni di cui al precedente capo I non regolamentate diversamente nel presente articolo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.