§ 3.8.3 - Legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 - Valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di liberazione in Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:18/04/1985
Numero:41


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte, nell'ambito del programma di manifestazioni già realizzate in occasione del 30° anniversario della Lotta di Liberazione e del 25° Anniversario della Costituzione [...]
Art. 2.      L'individuazione degli interventi di cui al successivo articolo è fatta su motivata proposta alla Giunta Regionale da parte del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori [...]
Art. 3.  Gli interventi per la valorizzazione dei luoghi di cui al precedente art. 1, comprendono:
Art. 4.      Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di L. 50.000.000 a titolo di primo stanziamento.


§ 3.8.3 - Legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 - Valorizzazione del

patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di liberazione in Piemonte.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17).

 

Art. 1.

     La Regione Piemonte, nell'ambito del programma di manifestazioni già realizzate in occasione del 30° anniversario della Lotta di Liberazione e del 25° Anniversario della Costituzione Repubblicana, si propone, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, in occasione del 40° anniversario della Lotta di Liberazione, di valorizzare i luoghi che furono teatro degli episodi più significativi della lotta di Liberazione stessa in Piemonte.

 

     Art. 2.

     L'individuazione degli interventi di cui al successivo articolo è fatta su motivata proposta alla Giunta Regionale da parte del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, sentiti gli Enti locali e le Associazioni ed Organismi interessati.

     Nella scelta dei luoghi e degli immobili su cui intervenire sarà data priorità a quelli inclusi in aree inserite nel Piano regionale dei Parchi o istituite in Parchi o Riserve naturali, ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e a quelli ove sistemazioni di valorizzazione di cui al precedente art. 1, già realizzate, abbisognano di interventi di qualificazione.

 

     Art. 3. Gli interventi per la valorizzazione dei luoghi di cui al precedente art. 1, comprendono:

     1) la sistemazione delle aree;

     2) la sistemazione dei monumenti ed immobili già esistenti;

     3) la sistemazione di immobili aventi valore di testimonianza storica;

     4) analoghi tipi di interventi rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.

     Le aree e gli immobili di cui al precedente comma dovranno essere destinati ad uso pubblico.

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di L. 50.000.000 a titolo di primo stanziamento.

     All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di un apposito capitolo con la denominazione: «Contributi per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte» e con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Le spese per gli anni finanziari successivi saranno autorizzate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.