§ 3.8.2 - Legge regionale 22 aprile 1980, n. 28.
Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'archivio nazionale cinematografico della Resistenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:22/04/1980
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 3.8.2 - Legge regionale 22 aprile 1980, n. 28.

Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino.

(B.U. 30 aprile 1980 n. 18).

 

Art. 1.

     La presente legge è finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività scientifico-culturale degli Istituti Storici del Piemonte associati all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione di cui alla legge 16.1.1967, n. 3 e dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione delle finalità della presente legge è stanziata annualmente a bilancio una somma idonea a far fronte alle attività istituzionali degli Enti di cui al precedente articolo.

     L'idoneità dello stanziamento è valutata tenendo conto delle relazioni di cui ai successivi articoli 3 e 5.

 

     Art. 3.

     Gli Enti interessati al finanziamento presentano alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione sui propri progetti e sull'attività istituzionale per l'anno successivo.

 

     Art. 4.

     L'erogazione dei fondi avviene ai singoli Enti in due rate annuali, di cui la prima entro il 30 marzo e la seconda entro 90 giorni dalla presentazione della relazione di cui al successivo articolo 5. La ripartizione di entrambe le quote è effettuata in parti uguali per ciascun Ente, prededotta una quota del 3% da assegnarsi all'Istituto Storico per la Resistenza in Torino

 

     Art. 5

     Entro il 30 marzo di ciascun anno gli Enti interessati presentano alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulle spese effettuate nel corso dell'anno precedente.

     La mancata presentazione di detta relazione comporta da parte dell'ente la perdita del diritto ad ottenere la seconda quota di finanziamento e ogni altro finanziamento.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 210 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede, per 140 milioni, mediante utilizzo della disponibilità di pari ammontare, iscritta al capitolo n. 11860 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e per 70 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 11790; lo stanziamento del capitolo n. 11860 è conseguentemente aumentato, in termini di competenza e di cassa, di 70 milioni.

     Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno autorizzate con le leggi di approvazione del rispettivi bilanci.

     [Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio] [1].

 

     Art. 7.

     La legge regionale 30.12.1974, n. 44, è abrogata.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19.