§ 3.7.17 – L.R. 17 aprile 1997, n. 20.
Adesione della regionale al "United Nations Staff College Project" del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 formazione professionale
Data:17/04/1997
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Partecipazione regionale).
Art. 2.  (Contributo straordinario).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.7.17 – L.R. 17 aprile 1997, n. 20. [1]

Adesione della regionale al "United Nations Staff College Project" del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di Torino.

(B.U. 23 aprile 1997, n. 16).

 

Art. 1. (Partecipazione regionale).

     1. La Regione Piemonte partecipa all'iniziativa delle Nazioni Unite denominata Staff College, la cui organizzazione è assegnata al Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di Torino, contribuendo alla realizzazione del relativo piano di attività corsuale mediante l'erogazione di aiuti finanziari annuali.

     2. La partecipazione regionale è autorizzata limitatamente agli esercizi finanziari dal 1997 al 1999 e non supererà complessivamente la somma di lire 1 miliardo e 500 milioni.

     3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina ed eroga il contributo annuale sulla base di programmi di formazione presentati dal Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino.

     4. Al termine di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza dell'esercizio, il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL presenta una relazione sull'attività corsuale svolta con le necessarie valutazioni in ordine ai risultati acquisiti a seguito della stessa.

 

     Art. 2. (Contributo straordinario).

     1. Al fine di concorrere all'attività del Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a favore del Centro stesso, un contributo straordinario dell'importo di lire 200 milioni.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo e 700 milioni di cui lire 700 milioni per l'anno finanziario 1997 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

     2. L'importo di lire 700 milioni per l'anno 1997 è così destinato: lire 500 milioni per la partecipazione regionale di cui all'articolo 1 e lire 200 milioni per il contributo straordinario di cui all'articolo 2.

     3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 vengono istituiti i seguenti appositi capitoli con la dotazione a fianco indicata:

     "Contributo al Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino per la partecipazione alle spese organizzative dell'United Nations Staff College Project" e con la dotazione di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa;

     "Contributo straordinario della Regione Piemonte a favore del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro", con la dotazione di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.

     4. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della legge si provvede come segue:

     a) quanto a lire 700 milioni per l'anno finanziario 1997, mediante riduzione del capitolo n. 15960;

     b) per gli anni successivi la copertura finanziaria viene inserita nel bilancio pluriennale 1997-1999, rispettivamente per la tranche 1998 e quella 1999 mediante riduzione del capitolo n. 15910 iscritta nello stato di previsione dei rispettivi anni.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.