§ 3.7.9 – L.R. 27 dicembre 1991, n. 66.
Contributo straordinario della Regione Piemonte al Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 formazione professionale
Data:27/12/1991
Numero:66


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di concorrere all'attività del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, a favore del Centro [...]
Art. 2.      1. All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa per l'importo di lire 250.000.000, della dotazione, di cui al [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto


§ 3.7.9 – L.R. 27 dicembre 1991, n. 66. [1]

Contributo straordinario della Regione Piemonte al Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

(B.U. 28 dicembre 1991, n. 52 – suppl. spec.)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di concorrere all'attività del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, a favore del Centro stesso, un contributo straordinario dell'importo di lire 250.000.000.

 

     Art. 2.

     1. All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa per l'importo di lire 250.000.000, della dotazione, di cui al cap. 2256 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, e con l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo recante la denominazione «Contributo straordinario della Regione Piemonte a favore del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro», con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 250.000.000.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.