§ 3.3.98 - L.R. 2 luglio 2008, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:02/07/2008
Numero:21


Sommario
Art. 1.  1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è inserita la seguente


§ 3.3.98 - L.R. 2 luglio 2008, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).

(B.U. 10 luglio 2008, n. 28)

 

Art. 1.

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è inserita la seguente:

"c bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al Presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all'articolo 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della l. 266/1991.".

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"3. Il Presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprire cariche negli organi direttivi dei centri di servizio previsti all'articolo 15 della l. 266/1991.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 38/1994 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all'articolo 15 della l. 266/1991.".