§ 3.3.55 - L.R. 16 novembre 2001, n. 30.
Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:16/11/2001
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Compiti della Regione).
Art. 3.  (Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e modalità di funzionamento).
Art. 4.  (Istituzione dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali e modalità organizzative).
Art. 5.  (Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all’adozione).
Art. 6.  (Norme finanziarie).
Art. 7.  (Norme finali).


§ 3.3.55 - L.R. 16 novembre 2001, n. 30. [1]

Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

(B.U. 21 novembre 2001, n. 47).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte, al fine di promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazione di difficoltà, alla prevenzione dell’abbandono dei minori, agli interventi di solidarietà internazionale, in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), disciplina, con la presente legge, l’istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari.

     2. La Regione disciplina altresì, in attuazione dell’articolo 39 bis, comma 2, della legge 184/1983, l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento di un’Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali con i requisiti di cui all’articolo 39 ter della medesima legge.

 

     Art. 2. (Compiti della Regione).

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione:

     a) adotta linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti familiari e per le adozioni, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all’articolo 3; predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;

     b) promuove le attività di informazione e formazione, come disposto dall’articolo 29 bis, comma 4, lettere a) e b) della legge 184/1983, e in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 149/2001;

     c) mantiene rapporti con gli Enti locali e le Aziende sanitarie per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;

     d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali e delle Aziende sanitarie locali che operano nel territorio per l’adozione, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, ferma restando la competenza di cui all’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

     e) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

     2. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, la Regione:

     a) interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, ivi compresi progetti di sostegno a distanza, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori nei paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia d’origine;

     b) favorisce scambi di esperienze tra le famiglie adottive secondo le finalità ed i principi della legislazione nazionale e della presente legge;

     c) promuove incontri e conferenze di studio con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 184/1983, con gli enti autorizzati, i servizi, le associazioni operanti nel settore delle adozioni e le autorità giudiziarie minorili;

     d) predispone gli atti necessari per espletare ogni altro compito previsto dalla legge 476/1998, dal regolamento attuativo nonché dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e modalità di funzionamento).

     1. E’ istituita la Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine ai compiti attribuiti alla Regione per l’attuazione della legge 184/1983, nonché per l’attuazione della presente legge.

     2. La Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari è composta:

     a) dall’Assessore regionale con delega alle Politiche sociali con funzione di Presidente;

     b) dal direttore dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali;

     c) da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia di Politiche sociali;

     d) da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia di Programmazione Sanitaria;

     e) da un funzionario delegato dalla direzione regionale competente in materia di cooperazione internazionale;

     f) da due rappresentanti degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui all’articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali), esperti del settore e designati rispettivamente dall’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall’Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani

(UNCEM)- delegazione regionale;

     g) da due rappresentanti delle Aziende sanitarie locali (ASL), esperti del settore, un neuropsichiatria infantile ed uno psicologo, designati dalla sezione regionale dell’ ANCI - Federsanità;

     h) [da un rappresentante delle amministrazioni provinciali della regione designato dall’Unione Province piemontesi (UPP)] [2];

     i) da un rappresentante regionale dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia;

     j) da un rappresentante regionale del Comitato italiano per l’ UNICEF .

     3. La Consulta regionale nel formulare le proposte ed i pareri di competenza di cui al comma 1 si avvale dell’apporto consultivo degli enti autorizzati ad operare in Piemonte, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, nonché delle associazioni di volontariato operanti in Piemonte per gli affidamenti familiari e le adozioni.

     4. Alla prima convocazione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari si provvede entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     5. I componenti della Consulta durano in carica per il periodo della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

     6. Alla nomina della Consulta si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     7. Ai componenti della Consulta spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale).

     8. Le funzioni di segreteria della Consulta sono garantite dalla direzione competente in materia di Politiche sociali.

 

     Art. 4. (Istituzione dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali e modalità organizzative).

     1. E’ istituita l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali con il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali e ogni altra funzione assegnata dalla legge all’ente autorizzato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, nonché fornire supporto tecnico scientifico all’Assessorato regionale competente in materia.

     2. L’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, di seguito denominata Agenzia, è ente ausiliario della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

     3. Sono organi dell’Agenzia il Direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

     4. Il Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, nel rispetto della normativa vigente, ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell’Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla Giunta regionale.

     5. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’Agenzia svolge funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica e sostegno alle coppie di coniugi con dimora stabile in Piemonte che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all’estero, in tutte le fasi dell’adozione, nonché collaborazione agli enti locali singoli e associati ed alle Aziende sanitarie nei limiti delle rispettive competenze.

     6. La Giunta regionale può affidare all’Agenzia ulteriori specifici incarichi nell’ambito delle competenze ad essa attribuite.

     7. L’Agenzia può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all’ente autorizzato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, previo parere della Giunta regionale. Può inoltre fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni pubbliche e private; la stipulazione di convenzioni o contratti per prestazioni è subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all’Agenzia dalla legge.

     8. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto dell’Agenzia che:

     a) stabilisce, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia e per la richiesta dell’autorizzazione a svolgere pratiche di adozioni internazionali alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 184/1983, e secondo le indicazioni dell’articolo 39 della stessa legge;

     b) definisce la dotazione organica dell’Agenzia, composta da personale con specifica competenza nel settore e l’utilizzo delle ulteriori professionalità necessarie per l’espletamento dei compiti ad essa assegnati;

     c) individua i casi e le modalità di raccordo con la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. (Provvedimenti a favore delle coppie aspiranti all’adozione).

     1. La Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all’adozione, definisce, con successivi provvedimenti amministrativi, le risorse e gli strumenti a favore delle coppie stesse, nonché i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all’adozione internazionale che conferiscono l’incarico all’Agenzia, attraverso l’individuazione di apposite fasce di reddito familiare, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari di cui all’articolo 3 ed informata la competente Commissione consiliare permanente.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie).

     1. Il finanziamento dell’Agenzia avviene mediante:

     a) risorse regionali;

     b) trasferimenti statali:

     c) contributi e trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati;

     d) ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;

     e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonché entrate derivanti da attività istituzionali;

     f) ricavi e rendite derivanti da lasciti e donazioni nonché rendite derivanti dall’utilizzo del patrimonio.

     2. Alle spese per gli anni 2001 e 2002 si fa fronte con la disponibilità finanziaria trasferita appositamente dallo Stato istituendo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2001 i seguenti capitoli:

     a) trasferimento di fondi all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento – fondi statali - con la dotazione di euro 774.685,35 pari a lire 1.500.000.000;

     b) trasferimento di fondi all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale a favore di minori - fondi statali - con la dotazione di euro 774.685,35 pari a lire 1.500.000.000.

     3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di pari importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 11896 del bilancio per l’anno finanziario 2001.

     4. Alle spese per gli anni 2003 e successivi si fa fronte con risorse regionali nei limiti di euro 516.456,90 pari a lire 1.000.000.000 per le spese di funzionamento dell’Agenzia e di euro 774.685,35 pari a lire 1.500.000.000 per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionali a favore di minori, sulla base del programma di attività presentato dall’Agenzia e approvato dalla Giunta regionale.

     5. Nello stato di previsione della spesa per l’anno 2003 vengono conseguentemente istituiti i capitoli con le seguenti denominazioni e la dotazione finanziaria a fianco indicata:

     a) trasferimento di fondi all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento – fondi regionali - con la dotazione di euro 516.456,90 pari a lire 1.000.000.000;

     b) trasferimento di fondi all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale a favore di minori - fondi regionali - con la dotazione di euro 774.685,35 pari a lire 1.500.000.000.

     6. Alla copertura degli oneri finanziari per l’anno 2003 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 15910. Per gli anni successivi si provvede ai sensi ed in applicazione di quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

 

     Art. 7. (Norme finali).

     1. L’Agenzia opera per le attività finalizzate all’autorizzazione di cui all’articolo 39 della legge 184/1983, dalla data di insediamento del Direttore generale; l’Agenzia svolge le pratiche di adozioni internazionali di cui all’articolo 31, comma 3, della medesima legge dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali.

     2. L’amministrazione regionale provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la messa a disposizione di personale, locali e servizi idonei per l’avvio dell’attività dell’Agenzia.


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 29 giugno 2018, n. 7.

[2] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24.