§ 3.3.43 - Legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali".


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:03/01/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifica articolo 34 legge regionale 13 aprile 1995, n. 62).
Art. 2.  (Modifica comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62).
Art. 3.  (Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali - gestione transitoria).
Art. 4.  (Personale dei servizi socio-assistenziali - gestione transitoria).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.3.43 - Legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5. [1]

Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali".

(B.U. 8 gennaio 1997, n. 1).

 

Art. 1. (Modifica articolo 34 legge regionale 13 aprile 1995, n. 62). [2]

 

     Art. 2. (Modifica comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62). [3]

 

     Art. 3. (Consorzi per la gestione delle attività socio-assistenziali - gestione transitoria).

     1. Qualora gli enti locali abbiano costituito un consorzio per la gestione delle attività socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. n. 62/1995, con l'approvazione della convenzione e dello statuto ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), entro il 31 dicembre 1996, al fine di garantire la continuità delle relative prestazioni nelle more dell'attivazione e del funzionamento dell'ente, le USL di riferimento territoriale gestiscono in via transitoria le attività socio-assistenziali secondo le modalità di cui alla legge 23 agosto 1982, n. 20 (Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni, fino alla data di insediamento degli organi gestionali del consorzio e comunque non oltre il 31 marzo 1997.

     2. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 41, comma 1 della l.r. n. 62/1995 nella pianta organica del consorzio avviene alla data di insediamento dei suoi organi gestionali.

     3. Il consorzio subentra all'USL nella gestione delle attività socio- assistenziali nel proprio ambito-territoriale alla data di cui al comma 2. Il subentro opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi in atto e dei procedimenti in corso.

 

     Art. 4. (Personale dei servizi socio-assistenziali - gestione transitoria).

     1. Qualora gli enti locali abbiano stipulato fra loro convenzioni per la gestione delle attività socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 24 della l. n. 142/1990, oppure abbiano conferito la delega all'USL per la gestione delle attività stesse, stipulando la convenzione [4] di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) entro il 31 dicembre 1996, oppure gestiscano direttamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d) della l.r. n. 62/1995 modificata ed integrata, il trasferimento del personale di cui all'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 62/1995 modificata ed integrata, viene effettuato entro e non oltre il 31 marzo 1997.

     2. Fino alla data dell'inquadramento del personale nella propria pianta organica, i Comuni trasferiscono all'USL le risorse finanziarie di propria competenza relative al personale[5] di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[2] Sostituisce l'art. 34 della L.R. 13 aprile 1995, n. 62.

[3] Sostituisce l'art. 35, comma 1, della L.R. 13 aprile 1995, n. 62.

[4] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. del 22 gennaio 1997, n. 3.

[5] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. del 22 gennaio 1997, n. 3.