§ 3.3.15 - Legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43.
Interventi straordinari a favore dei Comuni per attività socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:23/10/1981
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità di riparto e di erogazione).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 4.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 3.3.15 - Legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43. [1]

Interventi straordinari a favore dei Comuni per attività socio-assistenziali.

(B.U. 4 novembre 1981 n. 44).

 

     Art. 1. (Finalità).

     Al fine di corrispondere all'aumento della domanda di servizi e prestazioni socio-assistenziali da parte dei cittadini più bisognosi, determinatasi a seguito della crisi che incide pesantemente sulla situazione socio-economica del Piemonte, la Regione Piemonte assegna ai Comuni contributi straordinari «una tantum» per complessive L. 1.000.000.000.

 

     Art. 2. (Modalità di riparto e di erogazione).

     I contributi di cui al precedente articolo verranno assegnati in base alla popolazione di ciascun Comune e saranno erogati, con provvedimento della Giunta Regionale, alle UU.SS.LL. entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     Ai fini dell'attuazione della presente legge, autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di L. 1.000.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Contributi straordinari ai Comuni per interventi e prestazioni socio-assistenziali ai cittadini più bisognosi» e con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. (Dichiarazione di urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.