§ 3.3.8 - Legge regionale 7 luglio 1976, n. 37.
Delega al Comune di Tortona della gestione della Comunità protetta per profughi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:07/07/1976
Numero:37


Sommario
Art. 1.      La Regione, in attuazione all'art. 118, 3° comma, della Costituzione e degli artt. 66 e 67 del proprio Statuto, delega al Comune di Tortona la gestione della Comunità protetta per profughi
Art. 2.      Il Comune di Tortona gestisce la suddetta Comunità, nel rispetto delle norme che regolano gli interventi nei confronti dei profughi, allo scopo di pervenire alla chiusura della Comunità stessa, [...]
Art. 3.      La Regione mette anticipatamente a disposizione del Comune di Tortona, sui fondi di cui al successivo comma, le somme occorrenti alla gestione della Comunità protetta per profughi. Il Comune di [...]


§ 3.3.8 - Legge regionale 7 luglio 1976, n. 37. [1]

Delega al Comune di Tortona della gestione della Comunità protetta per profughi.

(B.U. 13 luglio 1976, n. 29).

 

Art. 1.

     La Regione, in attuazione all'art. 118, 3° comma, della Costituzione e degli artt. 66 e 67 del proprio Statuto, delega al Comune di Tortona la gestione della Comunità protetta per profughi.

 

     Art. 2.

     Il Comune di Tortona gestisce la suddetta Comunità, nel rispetto delle norme che regolano gli interventi nei confronti dei profughi, allo scopo di pervenire alla chiusura della Comunità stessa, con conseguente inserimento nel contesto sociale di quanti ancora vi si trovano.

     Il provvedimento di chiusura della Comunità medesima è adottato dalla Giunta regionale.

     E' compresa nella gestione anche l'erogazione di provvidenze stabilite anche dalla Regione nei confronti dei profughi ospiti della Comunità.

 

     Art. 3.

     La Regione mette anticipatamente a disposizione del Comune di Tortona, sui fondi di cui al successivo comma, le somme occorrenti alla gestione della Comunità protetta per profughi. Il Comune di Tortona presenta annualmente alla Regione il rendiconto delle spese sostenute, ai fini degli eventuali conguagli.

     Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 sarà iscritto il capitolo 526 con la denominazione «Spese per la gestione della Comunità protetta per profughi di Tortona» con lo stanziamento di lire 7.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo 516.

     Nei bilanci degli anni 1977 e successivi, fino alla chiusura della «Comunità» sarà iscritto il capitolo n. 526, con la denominazione «Spese per la gestione della Comunità protetta per Profughi di Tortona» e lo stanziamento di L. 7.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.