§ 3.3.6 - Legge regionale 12 marzo 1976, n. 11.
Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:12/03/1976
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La Regione è autorizzata a corrispondere la somma di L. 1.000.000 (un milione) annuo per concorrere al mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 [...]
Art. 2.      All'onere di 1 milione, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.3.6 - Legge regionale 12 marzo 1976, n. 11. [1]

Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975.

(B.U. 16 marzo 1976, n. 11).

 

Art. 1.

     La Regione è autorizzata a corrispondere la somma di L. 1.000.000 (un milione) annuo per concorrere al mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975, fino al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa e comunque fino al normale compimento degli studi universitari.

 

     Art. 2.

     All'onere di 1 milione, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 533 con la denominazione «Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta a Torino il 15 dicembre 1975» e lo stanziamento di 1 milione.

     Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi, per il periodo determinato ai sensi del precedente art. 1, sarà istituito il cap. n. 533, con la denominazione e lo stanziamento di cui al precedente comma.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.