§ 3.3.3 - Legge regionale 13 agosto 1973, n. 20.
Assegno integrativo di natalità alle esercenti attività commerciali, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:13/08/1973
Numero:20


Sommario
Art. 1.      La Regione corrisponde, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, un assegno integrativo di natalità, non inferiore a L. 50.000 (cinquantamila), una volta [...]
Art. 2.      All'erogazione dell'assegno provvedono le Casse Mutue Provinciali di Malattia, per gli Esercenti attività commerciali, competenti per territorio, a seguito di domanda da presentarsi in carta [...]
Art. 3.      La presente legge si applica agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1973 e cesserà di avere vigore allorché la somma complessiva dell'assegno di natalità corrisposta alle [...]
Art. 4.      Per ripartire il contributo tra le Casse Mutue Provinciali per gli Esercenti attività commerciali, in base agli eventi verificatisi in ciascun anno, la Giunta regionale si avvale degli uffici [...]
Art. 5.      La Cassa Mutua Provinciale per gli Esercenti attività commerciali di Torino iscriverà gli assegni integrativi di natalità, corrisposti alle esercenti attività commerciali, in una contabilità [...]
Art. 6.      All'onere di L. 90.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1973 si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del [...]


§ 3.3.3 - Legge regionale 13 agosto 1973, n. 20. [1]

Assegno integrativo di natalità alle esercenti attività commerciali, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

(B.U. 17 agosto 1973, suppl. n. 32).

 

Art. 1.

     La Regione corrisponde, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, un assegno integrativo di natalità, non inferiore a L. 50.000 (cinquantamila), una volta tanto per ogni evento, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, alle esercenti attività commerciali iscritte, quali unità attive, alle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti attività commerciali della Regione, ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

 

     Art. 2.

     All'erogazione dell'assegno provvedono le Casse Mutue Provinciali di Malattia, per gli Esercenti attività commerciali, competenti per territorio, a seguito di domanda da presentarsi in carta libera a cura dell'interessata, entro 90 giorni dalla data del parto o dell'aborto.

     Alla domanda deve essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

 

     Art. 3.

     La presente legge si applica agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1973 e cesserà di avere vigore allorché la somma complessiva dell'assegno di natalità corrisposta alle esercenti attività commerciali sarà superiore a quella corrisposta alle lavoratrici mezzadre e colone.

     Per gli eventi verificatisi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge, la domanda e la documentazione di cui al precedente articolo 2 dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente.

 

     Art. 4.

     Per ripartire il contributo tra le Casse Mutue Provinciali per gli Esercenti attività commerciali, in base agli eventi verificatisi in ciascun anno, la Giunta regionale si avvale degli uffici delle Casse Mutue Provinciali di Malattia per gli Esercenti attività commerciali di Torino, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto e senza ulteriori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 5.

     La Cassa Mutua Provinciale per gli Esercenti attività commerciali di Torino iscriverà gli assegni integrativi di natalità, corrisposti alle esercenti attività commerciali, in una contabilità separata. Il rendiconto delle concessioni è presentato annualmente alla Giunta regionale per l'approvazione.

 

     Art. 6.

     All'onere di L. 90.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1973 si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del bilancio di previsione per l'anno medesimo.

     Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     A decorrere dall'anno 1974, alla spesa annua di £. 90 milioni si provvede con l'iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.