§ 3.1.64 – L.R. 21 dicembre 1994, n. 63.
Indennità ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità Socio Sanitarie Locali (USSL).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:21/12/1994
Numero:63


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 e fino all'emanazione della legge regionale prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come [...]


§ 3.1.64 – L.R. 21 dicembre 1994, n. 63. [1]

Indennità ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità Socio Sanitarie Locali (USSL).

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 e fino all'emanazione della legge regionale prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità Socio Sanitarie Locali (USSL) spetta l'indennità prevista dall'articolo 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 71 e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 1990, n. 53, aumentato del 50 per cento.

     2. L'indennità determinata ai sensi del comma 1 non deve comunque eccedere il 10 per cento del compenso previsto per l'Amministratore Straordinario della U.S.S.L. presso la quale operano.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.