§ 3.1.46 – L.R. 25 gennaio 1988, n. 7.
Norme transitorie per la nutrizione enterale a domicilio.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:25/01/1988
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Soggetti destinatari).
Art. 3.  (Servizio di dietetica).
Art. 4.  (Corso di addestramento).
Art. 5.  (Richiesta di ammissione al corso).
Art. 6.  (Obblighi del servizio sanitario).
Art. 7.  (Obblighi dei pazienti).
Art. 8.  (Interruzione al trattamento).
Art. 9.  (Obblighi assicurativi).
Art. 10.  (Rapporti).
Art. 11.  (Sospensione della sperimentazione).
Art. 12.  (Esito della sperimentazione).


§ 3.1.46 – L.R. 25 gennaio 1988, n. 7. [1]

Norme transitorie per la nutrizione enterale a domicilio.

(B.U. 3 febbraio 1988, n. 5).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La presente legge ha lo scopo di sperimentare la nutrizione enterale a domicilio nei confronti di soggetti per i quali tale nutrizione, che si effettua tramite sonda posizionata a diversi livelli del tubo gastroenterico, è indispensabile alla sopravvivenza, al fine di garantire loro, anche al di fuori dell'ambito ospedaliero, nel loro ambiente di vita le prestazioni necessarie.

     La sperimentazione avrà durata biennale.

 

     Art. 2. (Soggetti destinatari).

     La nutrizione enterale a domicilio viene realizzata nei confronti di soggetti autosufficienti, in cui non può essere mantenuto un soddisfacente stato di nutrizione con l'alimentazione per via orale per lesioni permanenti, o in cui è comunque prevedibile una lunga incapacità all'alimentazione normale. Possono inoltre essere destinatari i soggetti in cui è utile, a fini terapeutici, una prolungata sospensione dell'alimentazione per os e i pazienti neoplastici impossibilitati all'alimentazione per via orale, nei periodi intervallati tra cicli terapeutici.

     La nutrizione enterale a domicilio può essere realizzata anche nei confronti di soggetti non più autosufficienti, di norma pazienti preterminali, a condizione che uno dei familiari, ovvero altra persona dal paziente indicata, assuma un ruolo vicariante nell'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge per i soggetti autosufficienti.

     La nutrizione a domicilio viene realizzata, previo idoneo addestramento, direttamente dai soggetti di cui al 1° comma, ovvero dai familiari o dalle persone designate dal paziente in caso di soggetti non autosufficienti.

     A tal fine, l'Unità Socio-Sanitaria Locale di appartenenza del soggetto garantirà la messa a disposizione della dotazione strumentale infermieristica e farmacologica necessaria, secondo le indicazioni del Servizio di dietetica di cui al successivo art. 3.

 

     Art. 3. (Servizio di dietetica).

     La nutrizione enterale a domicilio viene realizzata sotto la responsabilità del Servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di Torino VIII cui sono stati affidati anche l'addestramento del paziente, ovvero del familiare o altra persona dal paziente indicata nel caso di soggetti non autosufficienti e l'assistenza medica specializzata a domicilio.

 

     Art. 4. (Corso di addestramento).

     L'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII provvederà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del responsabile del Servizio di assistenza sanitaria integrativa di base sentito il responsabile del Servizio di dietetica, ad organizzare le modalità del corso di addestramento dei pazienti, ovvero del familiare o altra persona indicata dal paziente nel caso di soggetti non autosufficienti.

 

     Art. 5. (Richiesta di ammissione al corso).

     Le richieste di ammissione al corso di addestramento del paziente, ovvero del familiare o altra persona designata dal paziente nel caso di soggetti non autosufficienti, devono essere presentate al responsabile del Servizio di dietetica.

     Relativamente ai soggetti in condizione di autosufficienza, le domande devono indicare, oltre le generalità del paziente, quelle dell'eventuale terzo che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dal paziente e dalla persona che intende assisterlo.

     Relativamente ai soggetti in condizione di non autosufficienza, le domande devono indicare le generalità del familiare ovvero di altra persona designata dal paziente, che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dalla persona che intende assisterlo e dal paziente.

     La valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari all'ammissione al corso è effettuata dal responsabile del Servizio di cui al precedente art. 3, che, al termine del corso, accerta l'idoneità del paziente e/o dell'eventuale assistente ad effettuare la nutrizione enterale domiciliare.

 

     Art. 6. (Obblighi del servizio sanitario).

     L'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII deve garantire che presso l'Ospedale Molinette possano essere sempre messi a disposizione dei pazienti in trattamento domiciliare specifici posti anche in sede di day hospital, per far fronte ad impedimenti temporanei dell'assistito.

     Il Servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette deve concordare i giorni e gli orari della effettuazione della nutrizione enterale, dandone avviso al coordinatore del distretto competente per territorio o, in mancanza, al responsabile del Servizio di assistenza sanitaria di base dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente.

     I pazienti devono condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante il corso, accettando, inoltre, eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma od imposti e dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il Servizio.

     I pazienti devono segnalare al Servizio di dietetica qualsiasi evento che sopravvenga al trattamento praticato; in caso di incidente, è fatto obbligo al pronto soccorso dell'Ospedale in cui è ricoverato il paziente di prendere immediato contatto con il Servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette per l'adozione dei rimedi più idonei.

 

     Art. 7. (Obblighi dei pazienti).

     I pazienti in trattamento domiciliare hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici prescritti dal Servizio di dietetica che ha rilasciato l'autorizzazione e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al «controllo tecnico-clinico» predisposto dal Servizio stesso.

     I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti, nonché alla loro restituzione con i materiali inutilizzati al termine della terapia o nel caso che cessi il rapporto con il Servizio ospedaliero che li ha forniti. Essi rispondono dei danni da loro provocati per incuria.

 

     Art. 8. (Interruzione al trattamento).

     Il responsabile del Servizio di dietetica, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche ed organizzative e quando la inosservanza delle istruzioni da parte del paziente o familiare o altra persona indicata dal paziente, nel caso di soggetti non autosufficienti, possa risultare pericolosa per la sua incolumità. Anche il paziente e/o familiare o altra persona indicata dal paziente, nel caso di soggetti non autosufficienti, può richiedere, con domanda scritta, la sospensione del trattamento domiciliare.

 

     Art. 9. (Obblighi assicurativi).

     L'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente è tenuta alla stipulazione di contratti assicurativi per i danni comunque derivanti dalla utilizzazione delle attrezzature e dei materiali, salvo che tale rischio non sia coperto in sede di fornitura del materiale.

 

     Art. 10. (Rapporti).

     Di ciascun caso trattato il responsabile del Servizio di dietetica redigerà un rapporto dettagliato, da inoltrarsi al responsabile del Servizio di assistenza sanitaria integrativa di base dell'Unità Socio- Sanitaria Locale Torino VIII e al coordinatore del distretto o in mancanza, al responsabile del Servizio di assistenza sanitaria di base dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente. Ogni semestre l'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII, d'intesa con l'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente, redigerà un rapporto su ciascun caso all'Assessorato alla sanità, che provvederà a rimetterlo al Ministro della Sanità.

 

     Art. 11. (Sospensione della sperimentazione).

     La sperimentazione di cui alla presente legge potrà essere sospesa, per gravi motivi, su proposta motivata dell'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII, sentite le Unità Socio-Sanitarie Locali di residenza dei pazienti in trattamento domiciliare, da parte della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     Con la stessa procedura la Giunta Regionale può, per gravi motivi, sentita l'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino VIII e le Unità Socio- Sanitarie Locali di residenza dei soggetti in trattamento domiciliare, sospendere la sperimentazione.

     La Giunta Regionale con l'apposita deliberazione, darà atto che il trattamento verrà immediatamente proseguito in ambito ospedaliero.

 

     Art. 12. (Esito della sperimentazione).

     Entro 22 mesi dall'inizio della sperimentazione l'U.S.S.L. TO VIII trasmetterà all'Assessorato Regionale alla Sanità una relazione complessiva di valutazione della sperimentazione, tenendo conto dei rapporti già trasmessi ai sensi del precedente art. 10.

     Sulla base delle risultanze acquisite, la Regione Piemonte deciderà in ordine alle seguenti opportunità:

     a) avvio a regime del trattamento nell'ambito della normativa concernente il Piano Socio-Sanitario Regionale;

     b) approvazione di apposita legge di proroga del trattamento;

     c) adozione di specifico provvedimento da parte della Giunta regionale con il quale, sentita la Commissione consiliare competente, viene dichiarata esaurita la sperimentazione al termine del biennio.

     Degli esiti della sperimentazione verrà data segnalazione al Ministro della Sanità.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.