§ 3.1.33 – L.R. 29 aprile 1985, n. 50.
Ristrutturazione dell'ex-preventorio antitubercolare di Limone Piemonte. Contributo finanziario al Comune.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:29/04/1985
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Per consentire la trasformazione del complesso edilizio di proprietà del Comune di Limone Piemonte - già adibito a Preventorio Antitubercolare - per un uso sociale di cui possano beneficiare [...]
Art. 2.      La trasformazione sarà effettuata dal Comune di Limone Piemonte, ai fini di conservazione e valorizzazione dei beni, attribuiti all'U.S.S.L. (Unità Socio-Sanitaria Locale) n. 60, nel rispetto [...]
Art. 3.      Il Comune di Limone Piemonte, in accordo con la Regione, utilizzerà il complesso edilizio, con i beni mobili e le attrezzature di pertinenza, per attività socio-ricreative-culturali e di [...]
Art. 4.      Le attività di cui all'articolo precedente possono essere gestite dal Comune di Limone Piemonte anche mediante altri organismi, che diano il necessario affidamento, fatta salva l'osservanza [...]
Art. 5.      Il contributo della Regione Piemonte sarà concesso al Comune di Limone Piemonte a condizione che reperisca, anche tramite altri Enti, gli ulteriori fondi necessari per la ristrutturazione [...]
Art. 6.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni


§ 3.1.33 – L.R. 29 aprile 1985, n. 50. [1]

Ristrutturazione dell'ex-preventorio antitubercolare di Limone Piemonte. Contributo finanziario al Comune.

(B.U. 3 maggio 1985, n. 19).

 

Art. 1.

     Per consentire la trasformazione del complesso edilizio di proprietà del Comune di Limone Piemonte - già adibito a Preventorio Antitubercolare - per un uso sociale di cui possano beneficiare tutti i cittadini della Regione, l'Amministrazione Regionale contribuisce alla ristrutturazione del predetto complesso con l'importo di L. 100 milioni.

 

     Art. 2.

     La trasformazione sarà effettuata dal Comune di Limone Piemonte, ai fini di conservazione e valorizzazione dei beni, attribuiti all'U.S.S.L. (Unità Socio-Sanitaria Locale) n. 60, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 28 marzo 1983, n. 9.

 

     Art. 3.

     Il Comune di Limone Piemonte, in accordo con la Regione, utilizzerà il complesso edilizio, con i beni mobili e le attrezzature di pertinenza, per attività socio-ricreative-culturali e di soggiorno climatico.

     Il Comune procede all'alienazione dei beni mobili e attrezzature di pertinenza del complesso eventualmente non compatibili con le attività che vi si svolgeranno, destinando il ricavato ad opere di realizzazione ed ammodernamento dei presidi sanitari dell'U.S.S.L. di cui è parte.

 

     Art. 4.

     Le attività di cui all'articolo precedente possono essere gestite dal Comune di Limone Piemonte anche mediante altri organismi, che diano il necessario affidamento, fatta salva l'osservanza delle norme vigenti.

 

     Art. 5.

     Il contributo della Regione Piemonte sarà concesso al Comune di Limone Piemonte a condizione che reperisca, anche tramite altri Enti, gli ulteriori fondi necessari per la ristrutturazione edilizia del complesso.

 

     Art. 6.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

     Al suddetto onere si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 1000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 e l'istituzione per lo stesso esercizio di apposito capitolo denominato «Ristrutturazione dell'ex Preventorio Antitubercolare di Limone Piemonte. Contributo finanziario al Comune», con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.