§ 3.1.32 – L.R. 18 aprile 1985, n. 39.
Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:18/04/1985
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Soggetti destinatari.
Art. 3.  Servizio di dietetica.
Art. 4.  Corso di addestramento.
Art. 5.  Richiesta di ammissione al corso.
Art. 6.  Obblighi del servizio sanitario.
Art. 7.  Obblighi dei pazienti.
Art. 8.  Interruzione del trattamento.
Art. 9.  Obblighi assicurativi.
Art. 10.  Rapporti.
Art. 11.  Sospensione della sperimentazione.
Art. 12.  Fine della sperimentazione.


§ 3.1.32 – L.R. 18 aprile 1985, n. 39. [1]

Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17.)

 

Art. 1. Finalità della legge.

     La presente legge ha lo scopo di sperimentare la nutrizione parenterale a domicilio nei confronti di soggetti per i quali tale nutrizione è indispensabile alla sopravvivenza, al fine di garantire loro le prestazioni necessarie anche al di fuori dell'ambito ospedaliero, nel loro ambiente di vita.

     La sperimentazione avrà durata biennale.

 

     Art. 2. Soggetti destinatari.

     La nutrizione parenterale a domicilio viene realizzata nei confronti di soggetti autosufficienti, in cui non può essere mantenuto un soddisfacente stato di nutrizione con l'alimentazione per via orale per lesioni permanenti, o in cui è comunque prevedibile una lunga incapacità all'alimentazione normale. Possono inoltre essere destinatari i soggetti in cui è utile, a fini terapeutici, una prolungata sospensione per os se i pazienti neoplastici impossibilitati all'alimentazione per via orale, nei periodi intervallati tra cicli terapeutici.

     La nutrizione a domicilio viene realizzata, previo idoneo addestramento, direttamente dai soggetti di cui al 1° comma.

     A tal fine l'Unità Socio-Sanitaria Locale di appartenenza del soggetto garantirà la messa a disposizione della dotazione strumentale infermieristica e farmacologica necessaria, secondo le indicazioni del servizio di dietetica di cui al successivo articolo 3.

 

     Art. 3. Servizio di dietetica.

     La nutrizione parenterale a domicilio viene realizzata sotto la responsabilità del Servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette dell'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino II, cui è affidato anche l'addestramento del paziente e l'assistenza medica specializzata a domicilio.

 

     Art. 4. Corso di addestramento.

     L'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino II provvederà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ad organizzare le modalità del corso di addestramento dei pazienti, su proposta del responsabile del Servizio integrativo di base, sentito il responsabile del Servizio di dietetica.

 

     Art. 5. Richiesta di ammissione al corso.

     Le richieste di ammissione al corso di addestramento del paziente devono essere presentate al responsabile del Servizio di dietetica.

     Le domande devono indicare, oltre le generalità del soggetto, quello dell'eventuale terzo che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dal paziente e dalla persona che intende assisterlo.

     La valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al corso è effettuata dal responsabile del Servizio di cui al precedente art. 3, che, al termine del corso, accerta l'idoneità del paziente e dell'eventuale assistente ad effettuare la nutrizione parenterale a domicilio.

 

     Art. 6. Obblighi del servizio sanitario.

     L'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino II deve garantire che presso l'Ospedale Molinette possano essere sempre messi immediatamente a disposizione dei pazienti in trattamento domiciliare specifici posti anche in sede di day hospital, per far fronte ad impedimenti temporanei dell'assistito.

     Il Servizio deve concordare i giorni e gli orari dell'effettuazione della nutrizione parenterale, dandone avviso al coordinatore del distretto competente per territorio, o, in mancanza, al responsabile del Servizio di base dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente.

     I pazienti devono condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante il corso, accettando, inoltre, eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma od imposte dagli sviluppi del programma stesso.

     I pazienti devono segnalare al Servizio di dietetica qualsiasi evento che sopravvenga al trattamento praticato; in caso di incidenti, è fatto obbligo al pronto soccorso dell'ospedale in cui è ricoverato il paziente di prendere immediatamente contatto con il Servizio per l'adozione dei rimedi più idonei.

 

     Art. 7. Obblighi dei pazienti.

     I pazienti in trattamento domiciliare hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici prescritti dal Servizio di dietetica che ha rilasciato l'autorizzazione e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al «controllo tecnico-clinico» predisposto dal Servizio stesso.

     I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti, nonchè alla loro restituzione con i materiali inutilizzati al termine della terapia, o nel caso in cui cessi il rapporto con il Servizio ospedaliero che li ha forniti. Essi rispondono dei danni da loro provocati per incuria.

 

     Art. 8. Interruzione del trattamento.

     Il responsabile del Servizio di dietetica, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche ed organizzative e quando la inosservanza delle istruzioni da parte del paziente possa risultare pericolosa per la sua incolumità. Anche il paziente può richiedere, con domanda scritta, la sospensione del trattamento domiciliare.

 

     Art. 9. Obblighi assicurativi.

     L'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente è tenuta alla stipulazione di contratti assicurativi per i danni comunque derivanti dalla utilizzazione delle attrezzature e dei materiali, salvo che tale rischio non sia coperto in sede di fornitura del materiale.

 

     Art. 10. Rapporti.

     Di ciascun trattato, il responsabile del Servizio di dietetica redigerà un rapporto dettagliato, da inoltrarsi al responsabile del Servizio integrativo di base dell'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino II e al coordinatore del distretto o, in mancanza, al responsabile del Servizio di base dell'Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente.

     Ogni semestre l'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino II di intesa con la Unità Socio-Sanitaria Locale di residenza del paziente, redigerà un rapporto su ciascun caso all'Assessorato alla Sanità, che provvederà a rimetterlo al Ministro della Sanità.

 

     Art. 11. Sospensione della sperimentazione.

     La sperimentazione di cui alla presente legge potrà essere sospesa, per gravi motivi, su proposta motivata dell'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino II, sentite le Unità Socio-Sanitarie Locali di residenza dei pazienti in trattamento domiciliare, da parte della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     Con la stessa procedura la Giunta Regionale può, per gravi motivi, sentita l'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino II e le Unità Socio-Sanitarie Locali di residenza dei soggetti in trattamento domiciliare, sospendere la sperimentazione.

     La Giunta Regionale, con l'apposita deliberazione, darà atto che il trattamento verrà immediatamente proseguito in ambito ospedaliero.

 

     Art. 12. Fine della sperimentazione.

     Entro 22 mesi dall'inizio della sperimentazione, la Giunta Regionale, richiesto un ulteriore rapporto per il trimestre all'Unità Socio-Sanitaria Locale Torino II secondo le modalità di cui al precedente art. 10, provvederà a proporre una legge di proroga del trattamento, oppure a dichiarare con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, esaurita la sperimentazione al concludersi del biennio [2].

     I provvedimenti di cui sopra saranno accompagnati da una relazione valutativa sulla sperimentazione, che verrà inoltrata, contestualmente, al Ministro della Sanità.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Con L.r. 28 ottobre 1987, n. 54 (B.U. 4.11.1987, n. 44) il trattamento è stato prorogato di un biennio, fatte salve diverse indicazioni eventualmente disposte con legge di approvazione del Piano socio-sanitario regionale.