§ 3.1.27 – L.R. 17 novembre 1983 n. 23.
Copertura posti di infermiere psichiatrico vacanti nelle piante organiche delle Unità Socio Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:17/11/1983
Numero:23


Sommario
Art. unico.      Fino alla definizione delle piante organiche ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ed, in ogni caso, limitatamente alle procedure attivate entro il 31 dicembre 1984, i posti [...]


§ 3.1.27 – L.R. 17 novembre 1983 n. 23. [1]

Copertura posti di infermiere psichiatrico vacanti nelle piante organiche delle Unità Socio Sanitarie Locali.

(B.U. 30 novembre 1983 n. 48).

 

     Art. unico.

     Fino alla definizione delle piante organiche ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ed, in ogni caso, limitatamente alle procedure attivate entro il 31 dicembre 1984, i posti di infermiere psichiatrico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.SS.LL. sono messi a concorso in relazione a specifiche esigenze dei servizi psichiatrici territoriali e nella prospettiva del superamento degli ospedali psichiatrici.

     Per la copertura dei posti di cui al precedente comma si applicano le normative previste dalle vigenti norme per quanto attiene le corrispondenti posizioni funzionali di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, fatto salvo il rinvio alle normative degli Enti di provenienza per quanto concerne i requisiti per l'ammissione al concorso.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.