§ 3.1.20 – L.R. 27 agosto 1982 n. 21.
Individuazione dell'organo regionale competenze a porre in essere provvedimenti concernenti le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:27/08/1982
Numero:21


Sommario
Art. unico.      Le funzioni in materia di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti presso le Unità Sanitarie Locali, attribuite alla Regione dalle vigenti normative in attesa della disciplina a [...]


§ 3.1.20 – L.R. 27 agosto 1982 n. 21. [1]

Individuazione dell'organo regionale competenze a porre in essere provvedimenti concernenti le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nei ruoli delle Unità Sanitarie Locali nella fase transitoria.

(B.U. 8 settembre 1982 n. 36).

 

Art. unico.

     Le funzioni in materia di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti presso le Unità Sanitarie Locali, attribuite alla Regione dalle vigenti normative in attesa della disciplina a regime di cui al Decreto Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale con propri decreti.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.