§ 2.8.72 – L.R. 9 agosto 1999, n. 23.
Sottoscrizione di nuove azioni della "Terme di Acqui S.p.A.".


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:09/08/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità attuative).
Art. 3.  (Disposizione finanziaria).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.8.72 – L.R. 9 agosto 1999, n. 23. [1]

Sottoscrizione di nuove azioni della "Terme di Acqui S.p.A.".

(B.U. 11 agosto 1999, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di dotare la "Terme di Acqui S.p.A." dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione del programma di interventi di riqualificazione degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive, la Regione Piemonte si impegna a sottoscrivere, in proporzione alla quota azionaria posseduta, in adesione al previsto aumento di capitale che l'Assemblea della Società delibererà, un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore a lire 7.000 milioni.

 

     Art. 2. (Modalità attuative).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 nonché quelli comunque utili a preservare, in capo alla Regione, la titolarità del pacchetto azionario di maggioranza.

 

     Art. 3. (Disposizione finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, la spesa di lire 3.500 milioni.

     2. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari ammontare, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa e mediante istituzione - con identico stanziamento - di apposito capitolo denominato "oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Terme di Acqui S.p.A.".

     3. Alla copertura finanziaria della residua quota, pari a lire 3.500 milioni, si provvede in sede di predisposizione del bilancio della Regione per l'anno 2000.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.