§ 2.8.63 – L.R. 1 agosto 1996, n. 54.
Sottoscrizione del terzo aumento di capitale della società consortile per azioni MIAC.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:01/08/1996
Numero:54


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 832.267 nuove azioni, del valore nominale di lire 1.000 ciascuna, emesse dalla Società consortile per Azioni Mercato Ingrosso [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 832.267 000
Art. 3.      1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2 è autorizzata, per l'esercizio 1996, una spesa di lire 1.167.733.000


§ 2.8.63 – L.R. 1 agosto 1996, n. 54. [1]

Sottoscrizione del terzo aumento di capitale della società consortile per azioni MIAC.

(B.U. 7 agosto 1996, n. 32).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 832.267 nuove azioni, del valore nominale di lire 1.000 ciascuna, emesse dalla Società consortile per Azioni Mercato Ingrosso Agroalimentare di Cuneo, in esecuzione del secondo aumento del proprio capitale sociale, da lire 7.930.150.000 a lire 13.730.150.000

     2. La Giunta è altresì autorizzata ad esercitare il diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, acquistando fino a n. 1.167.733 azioni, che altri soci, pubblici o privati, lasciassero eventualmente inoptate.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 832.267 000.

     2. All'onere relativo si provvede mediante una riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, denominato «Oneri relativi alla terza sottoscrizione di nuove azioni della Società consortile per Azioni Mercato Ingrosso Agroalimentare di Cuneo», con lo stanziamento di lire 832.267.000, in termini di competenza e di cassa.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2 è autorizzata, per l'esercizio 1996, una spesa di lire 1.167.733.000.

     2. All'onere derivante dall'esercizio del diritto di opzione, di cui all'articolo 1, comma 2, si farà fronte mediante l'ulteriore riduzione di lire 1.167.733.000, in termini di competenza e di cassa, della dotazione del capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di azioni inoptate della Società consortile per Azioni Mercato Ingrosso Agroalimentare di Cuneo», con una dotazione, in termini di competenza e di cassa di lire 1.167.733.000.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.