§ 2.8.55 – L.R. 28 dicembre 1992, n. 59.
Quarta sottoscrizione di nuove azioni della S.A.CE. S.p.A. Aeroporto di Cerrione Biella.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:28/12/1992
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Aeroporto di Cerrione Biella S.A.CE. S.p.A., la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 153.360 [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 766.800.000
Art. 3.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 2.8.55 – L.R. 28 dicembre 1992, n. 59. [1]

Quarta sottoscrizione di nuove azioni della S.A.CE. S.p.A. Aeroporto di Cerrione Biella.

(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53).

 

Art. 1.

     1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Aeroporto di Cerrione Biella S.A.CE. S.p.A., la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 153.360 nuove azioni, del valore nominale di lire 1.750 caduna, emesse dalla Società stessa in esecuzione del quarto aumento del proprio capitale sociale da lire 3.284.554.000 a lire 4.926.831.000 ed offerte agli azionisti al prezzo unitario di lire 5.000, di cui lire 3.250 per sovrapprezzo azioni.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 766.800.000.

     2. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione in termini di competenza e di cassa, di lire 719.400.000 dello stanziamento, di cui al capitolo 27170, e di lire 47.400.000 dello stanziamento, di cui al capitolo 15950 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, nonché mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla quarta sottoscrizione di nuove azioni della Società Aeroporto di Cerrione Biella» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 766.800.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.