§ 2.8.54 – L.R. 28 dicembre 1992, n. 58.
Quarta sottoscrizione di aumento di capitale della Società per azioni Aeroporto di Cuneo Levaldigi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:28/12/1992
Numero:58


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società «Aeroporto di Cuneo Levaldigi», la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 100.800 nuove azioni, [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 705.600.000.
Art. 3.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 2.8.54 – L.R. 28 dicembre 1992, n. 58. [1]

Quarta sottoscrizione di aumento di capitale della Società per azioni Aeroporto di Cuneo Levaldigi.

(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società «Aeroporto di Cuneo Levaldigi», la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 100.800 nuove azioni, del valore nominale di lire 7.000 caduna, emesse dalla Società stessa in esecuzione del quarto aumento del proprio capitale sociale da lire 5.409.600.000 a lire 10.819.200.000.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 705.600.000.

     2. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione di lire 705.600.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento, di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992, e mediante l'istituzione, nello stato di, previsione, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla quarta sottoscrizione di nuove azioni della Società Aeroporto di Cuneo Levaldigi» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di lire 705.600.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.