§ 2.8.53 – L.R. 28 dicembre 1992, n. 57.
Sottoscrizione della quota in numerario del secondo aumento di capitale della Texilia S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:28/12/1992
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Texilia S.p.A. prevista dall'articolo 4 della legge regionale n. 47/84, la Giunta Regionale è autorizzata a [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di L. 460.000.000
Art. 3.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 2.8.53 – L.R. 28 dicembre 1992, n. 57. [1]

Sottoscrizione della quota in numerario del secondo aumento di capitale della Texilia S.p.A.

(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Texilia S.p.A. prevista dall'articolo 4 della legge regionale n. 47/84, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere numero 460.000 nuove azioni, del valore nominale di lire 1.000 caduna, emesse dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 2.500.000.000 a lire 10.000.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di L. 460.000.000.

     2. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione di lire 460.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 23600 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e mediante l'iscrizione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo denominato: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Texilia S.p.A.» e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 460.000.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.