§ 2.8.51 – L.R. 12 novembre 1991, n. 53.
Terza sottoscrizione di nuove azioni della So.Co.Tras. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:12/11/1991
Numero:53


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella So.Co.Tras. S.p.A., la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 3.450 nuove azioni, da nominali lire 50.000 [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 172.500.000


§ 2.8.51 – L.R. 12 novembre 1991, n. 53. [1]

Terza sottoscrizione di nuove azioni della So.Co.Tras. S.p.A.

 

Art. 1.

     1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella So.Co.Tras. S.p.A., la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 3.450 nuove azioni, da nominali lire 50.000 cadauna, emesse dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 5.175.000.000 a lire 7.762.500.000.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 172.500.000.

     2. All'onere, di cui al comma 1., si fa fronte mediante la riduzione di lire 172.500.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento, di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991, utilizzando parte della minor spesa, rispetto a quanto previsto dall'Allegato n. 5 del bilancio, per la sottoscrizione di azioni Promark e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione della spesa, di apposito capitolo con la denominazione «Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della So.Co.Tras. S.p.A.», recante la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 172.500.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.