§ 2.8.48 – L.R. 3 settembre 1991, n. 46.
Terza sottoscrizione di nuove azioni della S.A.Ce. S.p.A..


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:03/09/1991
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Aeroporto Cerrione Biella (S.A.Ce. S.p.A.), la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere o. 153.360 [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 766.800.000


§ 2.8.48 – L.R. 3 settembre 1991, n. 46. [1]

Terza sottoscrizione di nuove azioni della S.A.Ce. S.p.A..

(B.U. n. 37 dell'11 settembre 1991).

 

Art. 1.

     1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Aeroporto Cerrione Biella (S.A.Ce. S.p.A.), la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere o. 153.360 nuove azioni, da nominali lire 1.750 ciascuna, emesse dalla Società stessa, in esecuzione del terzo aumento del proprio capitale sociale da lire 1.642.277.000 a lire 3.284.554.000 ed offerte agli azionisti al prezzo unitario di lire 5.000, di cui lire 3.250 per sovrapprezzo azioni.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 766.800.000.

     2. All'onere, di cui al comma uno, si provvede mediante la riduzione di lire 766.800.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla terza sottoscrizione di nuove azioni della Società Aeroporto Cerrione Biella (S.A.Ce. S.p.A.)» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 766.800.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.