§ 2.8.44 – L.R. 25 giugno 1991, n. 29.
Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A..


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:25/06/1991
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 60.000 nuove azioni, da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla S.A.G.A.T. S.p.A. in esecuzione del secondo aumento del proprio capitale [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 1.200.000.000
Art. 3.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 6 dell'art. 45 dello [...]


§ 2.8.44 – L.R. 25 giugno 1991, n. 29. [1]

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A..

(B.U. n. 27 del 3 luglio 1991).

 

Art. 1.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 60.000 nuove azioni, da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla S.A.G.A.T. S.p.A. in esecuzione del secondo aumento del proprio capitale sociale, da L. 7.880.000.000 a L. 15.760.000.000 ed offerte agli azionisti al prezzo unitario di L. 20.000, di cui L. 10.000 per sovrapprezzo azioni.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 1.200.000.000.

     2. All'onere, di cui al comma 1., si provvede mediante la riduzione di L. 1.200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.A.G.A.T. S.p.A.» a e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.200.000.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 6 dell'art. 45 dello Statuto regionale.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.