§ 2.8.40 – L.R. 14 gennaio 1991, n. 3.
Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Società consortile per azioni M.I.A.C.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:14/01/1991
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società consortile per azioni M.I.A.C., la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 200.000 nuove azioni, da [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 200.000.000


§ 2.8.40 – L.R. 14 gennaio 1991, n. 3. [1]

Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Società consortile per azioni M.I.A.C.

(B.U. 16 gennaio 1991, n. 3).

 

Art. 1.

     1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società consortile per azioni M.I.A.C., la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 200.000 nuove azioni, da nominali L. 1.000 cadauna, emesse dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 200.000.000 a lire 1.200.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di lire 200.000.000.

     2. All'onere, di cui al comma 1., si provvede mediante riduzione di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo con la denominazione «Oneri per l'acquisto di nuove azioni della Società consortile per azioni M.I.A.C.» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 200.000.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.