§ 2.8.38 – L.R. 31 agosto 1989, n. 57.
Seconda sottoscrizione di nuove azioni della Consusa S.P.A..


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:31/08/1989
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 2.419.450 nuove azioni, del valore nominale di L. 1.000 ciascuna, emesse dalla Società consortile per azioni Consusa S.p.A. in esecuzione [...]
Art. 2.      1. Alla chiusura delle operazioni di aumento del capitale, la Giunta Regionale è autorizzata, previa informazione al Consiglio Regionale, ad alienare - a titolo oneroso e ad un prezzo non [...]
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 2.419.450.000
Art. 4.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente; ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello Statuto regionale, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte


§ 2.8.38 – L.R. 31 agosto 1989, n. 57. [1]

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della Consusa S.P.A..

(B.U. 6 settembre 1989, n. 36)

 

Art. 1.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 2.419.450 nuove azioni, del valore nominale di L. 1.000 ciascuna, emesse dalla Società consortile per azioni Consusa S.p.A. in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 6.923.110.000 a L. 11.923.110.000.

 

     Art. 2.

     1. Alla chiusura delle operazioni di aumento del capitale, la Giunta Regionale è autorizzata, previa informazione al Consiglio Regionale, ad alienare - a titolo oneroso e ad un prezzo non inferiore al valore nominale le azioni della Consusa S.p.A. di proprietà della Regione, mantenendo, comunque, una quota della propria partecipazione nel capitale sociale della stessa.

     2. L'alienazione può essere effettuata esclusivamente a favore di Enti locali e di società a partecipazione regionale o pubblica.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 2.419.450.000.

     2. All'onere, di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della Società consortile per azioni Consusa S.p.A.» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 2.419.450.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente; ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello Statuto regionale, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.