§ 2.8.34 – L.R. 3 dicembre 1987, n. 59.
Sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della S.T.E.F. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:03/12/1987
Numero:59


Sommario
Art. 1.      Al fine di mantenere l'annuale quota di partecipazione della Regione nella Società per Azioni «Studi Tecnici Economici Finanziari» - S.T.E.F. di Torino, la Giunta regionale è autorizzata a [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 700.000.000
Art. 3.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma 6°, dello [...]


§ 2.8.34 – L.R. 3 dicembre 1987, n. 59. [1]

Sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della S.T.E.F. S.p.A.

(B.U. 9 dicembre 1987, n. 49).

 

     Art. 1.

     Al fine di mantenere l'annuale quota di partecipazione della Regione nella Società per Azioni «Studi Tecnici Economici Finanziari» - S.T.E.F. di Torino, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 70.000, delle 100.000 nuove azioni da nominali L. 10.000 ciascuna emesse dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitolo da L. 500.000.000 a L. 1.500.000.0O0.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 700.000.000.

     All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione, in termini di competenza e di cassa, di L. 700.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 1000 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della S.T.E.F. S.p.A.» e con la dotazione di L. 700.000.000, in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di Bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma 6°, dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.