§ 2.8.33 – L.R. 30 marzo 1987, n. 14.
Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.A.C.E. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:30/03/1987
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Al fine di mantenere l'annuale quota di partecipazione nella Società «Aeroporto Cerrione - Biella (S.A.C.E. S.p.A)», la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 115.020, delle 703.833 [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 575.100.000
Art. 3.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma 6°, dello [...]


§ 2.8.33 – L.R. 30 marzo 1987, n. 14. [1]

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.A.C.E. S.p.A.

(B.U. 8 aprile 1987, n. 14).

 

Art. 1.

     Al fine di mantenere l'annuale quota di partecipazione nella Società «Aeroporto Cerrione - Biella (S.A.C.E. S.p.A)», la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 115.020, delle 703.833 nuove azioni da nominali lire 1.750 ciascuna emesse dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 410.569.250 a L. 1 .642.277.000 ed offerte agli azionisti al prezzo unitario di L. 5.000, di cui L. 3.250 per sovrapprezzo azioni.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 575.100.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 575.100.000 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Società Aeroporto Cerrione - Biella (S.A.C.E. S.p.A.)» e con lo stanziamento di lire 575.100.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di Bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma 6°, dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.